Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il fermo amministrativo



Dopo la notifica della cartella di pagamento, se il debitore non procede al versamento di quanto richiestro entro il termine di 60 giorni, l'Agente per la Riscossione (Equitalia o Serit) può porre in essere un'azione esecutiva, al fine di recuperare coattivamente il credito.

Accanto all'azione esecutiva vera e propria, l'agente per la riscossione può porre in essere degli atti di altra natura, che, pur non essendo di per sè atti di esecuzione, costituiscono strumento per assicurarla o per spingere il debitore a pagare spontaneamente.

Uno di questi è il fermo amministravo sui beni mobili registrati del debitore.


Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (autovetture, moto ecc.) è disciplinato dall'art. 86 del d.p.r. 602/73 e consiste nel divieto di circolazione del mezzo su cui il fermo stesso insiste. Se tale divieto viene violato al trasgressore sarà comminata una sanzione che può essere di poco inferiore alle 3000 €.

Sotto il profilo più strettamente pratico, l'Agente chiederà l'iscrizione del provvedimento di fermo al Pubblico Registro Automobilistico.

In ogni caso, deve essere inviato al debitore un atto che prende il nome di "Preavviso di fermo amministrativo" e che consiste, come il nome stesso suggerisce, nell'avvertimento che se non si verserà quanto dovuto entro il termine di giorni 20, il fermo sarà iscritto e diverrà esecutivo.

Un unico fermo amministrativo può essere disposto per la riscossione di più crediti, contenuti in più cartelle di pagamento precedentemente notificate.

Secondo una direttiva di Equitalia, per debiti inferiori ad € 2000, il fermo è iscritto su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra € 2000 ed € 10000, il fermo può essere iscritto su un massimo di 10 veicoli di proprietà del debitore; infine, per debiti di valore superiore ad € 10000, il fermo può essere iscritto su tutti i veicoli del debitore.

Si avverte, comunque, che i criteri appena descritti sono contenuti in una direttiva interna ad Equitalia e non dalla legge. Questo significa che sono una sorta di "autolimitazione" interna dell'Agente per la riscossione. Conseguentemente, la violazione di tale autolimitazione (per esempio iscrizione di un fermo su 2 autovetture per un debito di 800 €) non sarebbe causa di nullità del fermo.

L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.

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Come per tutti gli atti dell'Agente per la riscossione, anche contro il fermo amministrativo si può ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenerne l'annullamento. Le modalità di tale opposizione sono descritte in generale qui e per quanto riguarda il fermo amministrativo in particolare qui.

Come abbiamo già detto, l'effetto principale dell'iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo è il divieto di circolare con lo stesso. Se tale divieto è violato, al trasgressore è comminata una sazione che può arrivare anche a poco meno di 3000 €.

Il mezzo sottoposto a fermo amministrativo non può essere rottamato, ma può comunque essere venduto. In questo ultimo caso, ovviamente, il vincolo costituito dal fermo "seguirà" il mezzo anche presso il nuovo proprietario, il quale non potrà circolare con il mezzo fin tanto che il fermo non sarà cancellato. Pertanto, chi venda un mezzo sottoposto a fermo, senza avvertire l'acquirente dell'esistenza di tale vincolo, potrebbe incorrere in responsabilità per il risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente ignaro.

Per cancellare il fermo è necessario pagare quanto dovuto all'Agente per la riscossione.



Commenti

Non ho una risposta certa e forse non ce l'ha nessuno. Non lo sanno nemmeno gli stessi 8 mila comuni interessati dalla vicenda quello che succederà. Non ci resta che stare a guardare.

Buongiorno Avvocato nel 2007

ho venduto la macchina (dove ho sempre pagato regolarmente il bollo,mai avuto cartelle esattoriali in merito tantomeno avvisi e solleciti di pagamento) ,il nuovo proprietario fa' regolare passaggio di proprieta' nell'arco di un mese dall'acquisto , ha pagato il bollo fino al 2008...nel 2009 non puo' effettuare il pagamento dello stesso per via di un fermo amministrativo da parte di equitalia.Io non ho mai ricevuto notifiche in merito,vado in ufficio da equitalia per chiedere spiegazioni ma non vengo a capo di nulla....ora mi chiedo se esisteva un fermo amministrativo a parte gli avvisi che mi sarebbero dovuti arrivare ,sarebbe stato possibile il passaggio di proprieta'...come devo comportarmi ?non so' piu' cosa fare anche perche' il nuovo proprietario vuole da me una soluzione  che io non so' come dargli..

La  ringrazio infinitamente

 

Mery

 

L'auto sottoposta a fermo può essere venduta. Chieda di visionare le relate di notifica degli atti che le sono stati inviati.

 salve avvocato vorrei sapere avendo tre auto di proprieta' e non avendo pagato un bollo auto del 2006 mi arrivera' un fermo amministrativo , sul'auto che verra' fermata e' quella che si riferisce la cartella esattoriale?grazie

Egregio avvocato, con la presente sono a chiederLe cortesemente come posso tutelarmi nella situazione che esporrò di seguito.

Nel 2008 ho acqustato un' autovettura da un privato, fatto regolarmente il passaggio di proprietà ho circolato tranquillamente fino a 10 gg fa. Infatti, 10 gg addietro sono stata fermata dai Carabinieri per un normale controllo di routine e li mi contestavano la violazione dell'articolo 214 cds, ovvero circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Orbene, il vecchio proprietario non mi ha mai informato circa la sussistenza di un sequestro amministrativo sul veicolo che mi stava vendendo e io in buona fede ho circolato rassicurato dal fatto che il passaggio di proprietà mi era stato fatto regolarmente.

come posso tutelarmi? devo pagare i 700 euro di multa o faccio ricorso?? e nel ricorso posso semplicemente invocare la mia buona fede o non servirebbe a nulla?

in attesa di una sua gentile risposta

cordialmente saluto

La multa non la può evitare in alcun modo. Può solo rivalersi con il venditore se c'è stata truffa. Tuttavia, la strada è tutt'altro che semplice, in quanto l'iscrizione del fermo risulta dai pubblici registri e lei avrebbe potuto controllare prima di acquistare.

Buonasera ho ricevuto un sollecito in kettera semplice di pagamento x 7000 euro per delle multe.doo quanto arriva la richiesta di fermo? E di cosa si tratta?

Ho scoperto che il mio scooter è gravato da un fermo amministrativo messo il 22/10/2009.
non ricordo di avere ricevuto raccomandate di preavviso.
essendo di Euro 149,47 penso si tratti di una multa.
L'ente interessato si chiama San Giorgio Spa di Chiavari on il quale non riesco a parlare.
Per quanti anni resta valido questo fermo ? Le multe si prescrivono in 5 anni ? e il fermo ?
Grazie mille
Cordiali salutu

Non è affatto detto che sia una multa. Deve necessariamente visionare l'estratto del ruolo. Non c'è una prescrizione del fermo, in quanto si applica ad esso la prescrizione del credito per il quale è emesso. Quindi se si tratta di multa (cosa tutt'altro che certa) la prescrizione è di 5 anni.

Buongiorno,
Oggi ho subito un tamponamento e in seguito ad una visura ho scoperto che la mia macchina é sottoposta ad un fermo amministrativo da 10gg. Negli ultimi 20-30 giorni non ho ricevuto nessun preavviso di fermo. L'ho però ricevuto circa un anno fa e in seguito ho incaricato il mio commercialista di chiedere la rateizzazione di quanto dovuto.
Premesso ciò ho due domande:
1) Possibile che le rate non siano state pagate e di conseguenza il fermo amministrativo sia stato reso esecutivo senza nessun ulteriore preavviso?
2) dovendo fare denuncia alla mia assicurazione per il rimborso dei danni subiti dalla macchina (lievi) e da me (prognosi di 8 giorni a riposo totale a letto), come dovrei comportarmi ora che ho scoperto che non potevo circolare? Rinuncio perché sono nel torto, ci provo lo stesso fingendo di non aver scoperto niente o agisco in tranquillità visto che il fermo non mi è stato notificato? Aggiungo che non mi è stato possibile fare il CID perché la persona che mi ha tamponato si è rifiutata di fornirmi i dati della sua assicurazione.
La ringrazio moltissimo

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ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


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