Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il fermo amministrativo



Dopo la notifica della cartella di pagamento, se il debitore non procede al versamento di quanto richiestro entro il termine di 60 giorni, l'Agente per la Riscossione (Equitalia o Serit) può porre in essere un'azione esecutiva, al fine di recuperare coattivamente il credito.

Accanto all'azione esecutiva vera e propria, l'agente per la riscossione può porre in essere degli atti di altra natura, che, pur non essendo di per sè atti di esecuzione, costituiscono strumento per assicurarla o per spingere il debitore a pagare spontaneamente.

Uno di questi è il fermo amministravo sui beni mobili registrati del debitore.


Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (autovetture, moto ecc.) è disciplinato dall'art. 86 del d.p.r. 602/73 e consiste nel divieto di circolazione del mezzo su cui il fermo stesso insiste. Se tale divieto viene violato al trasgressore sarà comminata una sanzione che può essere di poco inferiore alle 3000 €.

Sotto il profilo più strettamente pratico, l'Agente chiederà l'iscrizione del provvedimento di fermo al Pubblico Registro Automobilistico.

In ogni caso, deve essere inviato al debitore un atto che prende il nome di "Preavviso di fermo amministrativo" e che consiste, come il nome stesso suggerisce, nell'avvertimento che se non si verserà quanto dovuto entro il termine di giorni 20, il fermo sarà iscritto e diverrà esecutivo.

Un unico fermo amministrativo può essere disposto per la riscossione di più crediti, contenuti in più cartelle di pagamento precedentemente notificate.

Secondo una direttiva di Equitalia, per debiti inferiori ad € 2000, il fermo è iscritto su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra € 2000 ed € 10000, il fermo può essere iscritto su un massimo di 10 veicoli di proprietà del debitore; infine, per debiti di valore superiore ad € 10000, il fermo può essere iscritto su tutti i veicoli del debitore.

Si avverte, comunque, che i criteri appena descritti sono contenuti in una direttiva interna ad Equitalia e non dalla legge. Questo significa che sono una sorta di "autolimitazione" interna dell'Agente per la riscossione. Conseguentemente, la violazione di tale autolimitazione (per esempio iscrizione di un fermo su 2 autovetture per un debito di 800 €) non sarebbe causa di nullità del fermo.

L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.

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Come per tutti gli atti dell'Agente per la riscossione, anche contro il fermo amministrativo si può ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenerne l'annullamento. Le modalità di tale opposizione sono descritte in generale qui e per quanto riguarda il fermo amministrativo in particolare qui.

Come abbiamo già detto, l'effetto principale dell'iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo è il divieto di circolare con lo stesso. Se tale divieto è violato, al trasgressore è comminata una sazione che può arrivare anche a poco meno di 3000 €.

Il mezzo sottoposto a fermo amministrativo non può essere rottamato, ma può comunque essere venduto. In questo ultimo caso, ovviamente, il vincolo costituito dal fermo "seguirà" il mezzo anche presso il nuovo proprietario, il quale non potrà circolare con il mezzo fin tanto che il fermo non sarà cancellato. Pertanto, chi venda un mezzo sottoposto a fermo, senza avvertire l'acquirente dell'esistenza di tale vincolo, potrebbe incorrere in responsabilità per il risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente ignaro.

Per cancellare il fermo è necessario pagare quanto dovuto all'Agente per la riscossione.



Commenti

Controlli le relate di notifica degli atti che dicono di averle notificato. Controlli che non siano passati più di due anni tra la trasmissione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento. L'opposizione all'esecuzione (che è opposizione al precetto, prima dell'inizio dell'esecuzione medesima) si propone dinanzi al giudice competente per valore, del luogo di elezione di domicilio risultante dal precetto (o in questo caso cartella di pagamento). In assenza di espressa elezione di domicilio contenuta nella cartella di pagamento, è quello ove la stessa cartella è stata notificata.

ho comprato un auto il giorno 25 ottobre facendo regolare passaggio di proprieta al pra dopo che ho pagato tutto l operatrice mi dice che ce il fermo anzi due a quel punto io le dico di annullare il tutto e lei mi disse no ormai nn e piu possibile perche ho gia inserito i dati e mi disse che sul cdp era possibile pagare 50 euro a fermo e si cancellava il tutto adesso io quindi sono stata truffata e intanto ho buttato via soldi e l auto nn ci posso circolare perche ha il fermo ho subito dei danni a chi posso rivolgermi? i carabinieri mi hanno detto al giudice di pace ma e vero?

La sua non è una situazione che si può risolvere con un commento... le do solo qualche dritta, consigliandole comunque di rivolgersi il prima possibile ad un avvocato che possa seguirla dal vivo.

E' necessario esaminare se ci sono i presupposti per ottenere una risoluzione contrattuale, con un contestuale risarcimento del danno da parte del venditore.

La via della truffa (per quanto teoricamente percorribile) mi sembra poco utile, in primis perchè i registri sono pubblici ed è suo onere controllare che il bene che si appresta ad acquistare sia libero da pesi, in secundis perchè anche se riuscisse a dimostrare che è stata truffata dovrebbe attendere il giudizio penale, costituirsi parte civile, poi iniziare il processo civile per la liquidazione... insomma i soldi li riavrebbe, forse, fra 10 anni.

Infine, può esaminare il ruolo relativo al fermo e, se lo stesso dovesse risultare illegittimo, impugnarlo dinanzi l'autorità competente, che non è necessariamente il Giudice di Pace, ma dipende dalla natura del credito azionato dall'agente per la riscossione.

Buon giorno mio fratello ha scoperto da qualche settimana di avere due fermi amministrativi per multe.ora mi chiedo una cosa.se dovessero fermarlo cosa succede?e poi e' sicuro che possano accorgersi del fermo gli agenti?distinti saluti

La circolazione con veicolo sottoposto a fermo comporta una sanzione fino a circa 3.000 euro e la confisca del mezzo (cioè l'espropriazione dello stesso).

Il fermo è iscritto nei pubblici registri, pertanto, in caso di controllo è matematico che gli agenti ne vengano a conoscenza.

Oggi mi è arrivato un preavviso di fermo per delle cartelle esattoriali riguardanti IRPEF - IRAP ed IVA che non ho potuto pagare quando ero il titolare di una ditta individuale, fra l'altro chiusa in perdita nel dicembre 2009.
Nella comunicazione odierna, mi invitano a pagare entro venti giorni, altrimenti attiveranno la procedura di fermo, ma sei io vendo la moto domani stesso, tra 20 giorni il nuovo proprietario si vedrà notificato il fermo della moto stessa o no?
La ringrazio anticipatamente

Se vende la moto prima che sia iscritto il fermo, lo stesso potrebbe essere annullato. Tuttavia, se vende la sua moto senza avvertire il proprietario che le è stato notificato un preavviso di fermo, potrebbe incorrere in responsabilità civile e anche penale (truffa), qualora l'acquirente dovesse subire un danno.

Buongiorno, ho ricevuto la comunicazione di avvenuto fermo amm.vo della mia auto, a seguito di cartelle equitalia per una somma totale di euro 14.400,00. Vorrei sapere se è possibile chiedere la rateizzazione  e se questa interrompe il fermo. Inoltre, se si è impossibilitati al pagamento in un unica soluzione cosa avverrà del mezzo? e se si è solo proprietari dell'auto, senza immobili intestati e senza c/c bancario? grazie

Può chiedere la rateizzazione. Il fermo è revocato con il pagamento della prima rata (che in questo caso sarà maggiorata delle spese di cancellazione). Se non paga due rate consecutive decade dal beneficio.

Salve,

ho ricevuto un fermo amministrativo della mia auto, per tanto non conoscendo la motivazione, mi sono recato presso un ufficio Aci per una visura sulla mia targa pagando € 15.00.

Sono risalito alla motivazione:  ...Serit Sicilia (PA)

Si tratta di una presunta cartella esattoriale (pattume) che ho già pagato nel giugno 2011. A quanto pare non è pervenuto loro il pagamento.

Mi hanno riferito che per slboccare il fermo amministrativo, dovrei pagare una somma presso l'ACI. E vero?

Cioè, devo pagare una presunta somma anche se l'errore è di Serit Sicilia e non mio?

Nel ringraziarla anticipatamente, l'occasione mi è gradita per inviare cordiali saluti.

 

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