Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il fermo amministrativo



Dopo la notifica della cartella di pagamento, se il debitore non procede al versamento di quanto richiestro entro il termine di 60 giorni, l'Agente per la Riscossione (Equitalia o Serit) può porre in essere un'azione esecutiva, al fine di recuperare coattivamente il credito.

Accanto all'azione esecutiva vera e propria, l'agente per la riscossione può porre in essere degli atti di altra natura, che, pur non essendo di per sè atti di esecuzione, costituiscono strumento per assicurarla o per spingere il debitore a pagare spontaneamente.

Uno di questi è il fermo amministravo sui beni mobili registrati del debitore.


Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (autovetture, moto ecc.) è disciplinato dall'art. 86 del d.p.r. 602/73 e consiste nel divieto di circolazione del mezzo su cui il fermo stesso insiste. Se tale divieto viene violato al trasgressore sarà comminata una sanzione che può essere di poco inferiore alle 3000 €.

Sotto il profilo più strettamente pratico, l'Agente chiederà l'iscrizione del provvedimento di fermo al Pubblico Registro Automobilistico.

In ogni caso, deve essere inviato al debitore un atto che prende il nome di "Preavviso di fermo amministrativo" e che consiste, come il nome stesso suggerisce, nell'avvertimento che se non si verserà quanto dovuto entro il termine di giorni 20, il fermo sarà iscritto e diverrà esecutivo.

Un unico fermo amministrativo può essere disposto per la riscossione di più crediti, contenuti in più cartelle di pagamento precedentemente notificate.

Secondo una direttiva di Equitalia, per debiti inferiori ad € 2000, il fermo è iscritto su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra € 2000 ed € 10000, il fermo può essere iscritto su un massimo di 10 veicoli di proprietà del debitore; infine, per debiti di valore superiore ad € 10000, il fermo può essere iscritto su tutti i veicoli del debitore.

Si avverte, comunque, che i criteri appena descritti sono contenuti in una direttiva interna ad Equitalia e non dalla legge. Questo significa che sono una sorta di "autolimitazione" interna dell'Agente per la riscossione. Conseguentemente, la violazione di tale autolimitazione (per esempio iscrizione di un fermo su 2 autovetture per un debito di 800 €) non sarebbe causa di nullità del fermo.

L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.

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Come per tutti gli atti dell'Agente per la riscossione, anche contro il fermo amministrativo si può ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenerne l'annullamento. Le modalità di tale opposizione sono descritte in generale qui e per quanto riguarda il fermo amministrativo in particolare qui.

Come abbiamo già detto, l'effetto principale dell'iscrizione di fermo amministrativo su un veicolo è il divieto di circolare con lo stesso. Se tale divieto è violato, al trasgressore è comminata una sazione che può arrivare anche a poco meno di 3000 €.

Il mezzo sottoposto a fermo amministrativo non può essere rottamato, ma può comunque essere venduto. In questo ultimo caso, ovviamente, il vincolo costituito dal fermo "seguirà" il mezzo anche presso il nuovo proprietario, il quale non potrà circolare con il mezzo fin tanto che il fermo non sarà cancellato. Pertanto, chi venda un mezzo sottoposto a fermo, senza avvertire l'acquirente dell'esistenza di tale vincolo, potrebbe incorrere in responsabilità per il risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente ignaro.

Per cancellare il fermo è necessario pagare quanto dovuto all'Agente per la riscossione.



Commenti

Buonasera siamo una famiglia straniera ,5 anni fa abbiamo acquistato un'auto,del passaggio di proprietà si è occupato una conoscenza inclusa la sua firma per il passaggio cioè non ha firmato mio marito per il passaggio anche se lui e diventato il proprietario della macchina ,2 mesi fa abbiamo saputo che la macchina ha un fermo amministrativo di quale noi non sapevamo assolutamente nulla,in tutti questi anni abbiamo pagato regolarmente bollo e l'assicurazione per la macchina,2 mesi fa abbiamo deciso di cambiarla e abbiamo scoperto che non solo non potevamo venderla o rottamarla,ma dobbiamo pagare pure la multa del vecchio proprietario se vogliamo venderla o rottamarla.E possibile di essere stati ingannati proprio per che siamo stranieri e le leggi italiane non le conosciamo tanto bene?Come è possibile pagare il bollo e l'assicurazione se aveva il fermo?Cosa possiamo fare visto che del vecchio proprietario della macchina non sappiamo nulla?

Buongiorno, l'automobile di mio padre è stata posta sotto fermo amministrativo, senza alcun preavviso ed appurato in sede di pagamento del bollo auto. L'impiegato del patronato che segue fiscalmente mio padre (intestatario del mezzo) sostiene che sia possibile circolare anche in corso di fermo, che la legge sarebbe cambiata e che non incorre in alcun rischio a farlo. Ho manifestato diversi dubbi in merito, ma sostiene di aver chiesto conferma e di essersi correttamente informato.
E' così? Esistono dei casi in cui tale fermo possa consentire al mezzo la libera circolazione? Ho compreso male io la norma, ritenendo invece che per il codice della strada si sia passibili di sanzioni cospicue? Oltretutto non comprendo l'uso di questo strumento se non incide in alcun modo sul contribuente.
La ringrazio

Se si circola con auto sottoposta a fermo, si rischia una sanzione che può arrivare fino a quasi 3000 euro. Non so a cosa si riferisca l'impiegato, forse al fatto che la circolazione con fermo non costituisce reato. In ogni caso, sconsiglio ovviamente di circolare con il mezzo e consiglio di verificare se ci sono i presupposti per opporsi allo stesso.

La ringrazio.

egregio avvocato, salve.
un mio cliente mi segnala una iscrizione di fermo amministrativo attuato sulla macchina della moglie ed effettuato dalla soget-pescara.
l'importo che la sig.ra doveva pagare era di € 3,70 (tre/70) probabilmente dovuto a differenze maturate su importi pagati in ritardo in passato.
la sig.ra ha pagato alla soget il suo debito di € 3,70 - ha ottenuto la revoca e ha dovuto sostenere una spesa di circa € 35,00 per cancellare al PRA il fermo amministrativo sulla propria macchina.
chiaramente la sig.ra è arrabbiatissima e mi chiede se tale situazione rientra nella regolarità della prassi.
per quanto mi risulta non vi sono importi minimi per l'attuazione del fermo amministrativo ma mi risulta anche che la P.A. non dovrebbe ricorrere ad azioni che risulterebbero onerosi rispetto all'importo da recuperare.
in questo caso la soget ha agito bene? quanto ha speso per attuare il fermo amministrativo per contro di un recupero di € 3,70 ?
chiedo il suo parere in merito e qualora ve ne siano gli estremi chiedo indicazioni per dare soddisfazione alla sig.ra la quale vuole dare risalto e pubblicità a queste disfunzioni che causano ulteriori costi alla collettività.
ringrazio e saluto.

a.paolo.

Esiste un importo minimo al di sotto del quale non è possibile procedere ad iscrizione a ruolo. Questo importo è oggi di 30€ e fino al 2012 era di poco più di 16 € se ricordo bene.

A mio parere, va da sè che se non vi può essere iscrizione a ruolo, non vi può essere iscrizione di fermo amministrativo.

Per mia esperienza capita che rimangano iscritte a ruolo somme così basse a seguito di sgravi, ma in questi casi l'agente per la riscossione non va avanti con la procedura, per l'evidente ragione che il costo della stessa supera il valore del credito.

Devo dire, però, che la sig.ra probabilmente avrebbe fatto meglio a contattare gli uffici dell'agente per la riscossione, prima di far cancellare il fermo. E' probabile, infatti, che si sia trattato di un errore e, se contattato, forse l'agente avrebbe annullato gli atti in autotutela.

Se tale contatto è avvenuto e l'agente per la riscossione ha rifiutato l'annullamento in autotutela, può provare ad invocare questa norma:

Art.59 dpr 602/73
Risarcimento dei danni.

1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.
2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.

Buongiorno,
in sede di vendita dell'auto sono venuta a conoscenza di un fermo amministrativo iscritto nell'aprile 2009 sul mezzo
ora mi chiedo: esiste la prescrizione del fermo amministrativo???
è una prescrizione ordinaria o quinquennale?

Non esiste una prescrizione "del fermo amministrativo", nel senso che si applica la prescrizione del credito per il quale è stato emesso.

Salve
ho ricevuto comunicazione di fermo per la mia auto da equitalia
In precedenza ho risposto alla richiesta della stessa per il mancato pagamento di n 2 bollettini inps fornendo via fax (come da loro indicato ) per ben 2 volte, gli estremi dei miei pagamenti regolari, come risultanti dal sito dell' agenzia delle entrate, senza però avere mai ricevuto risposta.
Come mi devo comportare?
Ringrazio cortesi saluti

Buongiorno Egregio Avvocato,
vorrei chiederle delle delucidazioni in merito al mio caso:
in data 26/03 mi hanno rubato l'auto e facendo la perdita di possesso,mi sono resa conto di avere un fermo amministrativo relativo ad un multa del 2006.
Successivamente recandomi alla relativa agenzia di riscossione ho avuto l'amara scoperta di avere un debito di 7.000,00 (non ho mai ricevuto nulla in merito,si riferisce a multe molto vecchie notificatemi alla mia residenza dove sono risultata irreperibile).Piccola particolare che se non mi rubavano la macchina io continuavo a vivere nella mia "ignoranza".
E' possibile fare ricorso o qualche altra procedura in merito? chi mi potrei rivolgermi per fare ciò,eventualmente?
Ringraziandola in anticipo per la cortese risposta,porgo cordiali saluti.

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90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

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ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


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