Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il ricorso al Giudice di Pace contro la multa



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Se hai ricevuto una contravvenzione per violazione del codice della strada, ma ritieni che la multa sia illegittima (per esempio, perchè la notifica del verbale non è arrivata entro i termini, o l'autovelox non era correttamente configurato), puoi ricorrere al Giudice di Pace del luogo ove la contravvenzione è stata elevata, per chiederne l'annullamento, entro 30 giorni dal momento in cui la multa ti è stata notificata o personalmente contestata. Entro il più lungo termine di 60 giorni puoi, in alternativa, inoltrare un ricorso al Prefetto. Se quest'ultimo organo rigetta il ricorso, sarai condannato al pagamento della sanzione in misura doppia. In ogni caso, contro l'ordinanza del Prefetto puoi opporti con ricorso dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa.

Se hai ricevuto una cartella di pagamento, perchè non hai pagato una multa, ma tale multa non ti era mai stata notificata, puoi fare ricorso contro la cartella di pagamento stessa entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al Giudice di Pace competente. Entro lo stesso termine e dinanzi lo stesso Giudice puoi fare ricorso anche contro il preavviso di fermo amministrativo o l'avviso di messa in mora, inviati dal concessionario del servizio di riscossione, se precedentemente non ti era stata notificata la multa né la cartella esattoriale.

In questi casi, la legge ti permette di difenderti da solo. Recandoti presso gli uffici del Giudice di Pace, infatti, potrai compilare un modulo prestampato che metterà in moto un vero e proprio processo, caratterizzato da una o più udienze, ed infine da una sentenza.

La possibilità di presentare il ricorso contro la multa personalmente, senza il patrocinio di un avvocato, è prevista dalla legge per evidenti ragioni di praticità. Molto spesso, infatti, il valore della multa è così basso da rendere assolutamente sconveniente il ricorso ad un avvocato di fiducia, il cui onorario, quasi certamente, risulterà superiore all'importo stesso della sanzione.

In questa pagina tratteremo brevemente del ricorso al Giudice di Pace.

Esso può essere presentato solo ed esclusivamente se non si è provveduto a pagare la contravvenzione. Nel caso tale pagamento sia avvenuto è come se si fosse ammesso di essere in torto e non si può più proporre alcun ricorso.

Il ricorso va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della multa. Se la multa ti è stata contestata personalmente (cioè eri presente al momento della contestazione) non riceverai alcuna notifica ed i 30 giorni per la presentazione del ricorso andranno calcolati a partire dalla data in cui la multa ti è stata elevata.
Se il trasgressore ed il proprietario del veicolo sono soggetti diversi, allora anche se la contravvenzione è stata contestata personalmente al trasgressore, deve comunque essere notificata al proprietario entro il termine di 100 giorni dall'accertamento. Sia il trasgressore che il proprietario sono legittimati a proporre ricorso e per il proprietario il termine di 30 giorni decorrerà dalla notifica.

I termini di presentazione del ricorso al Giudice di Pace restano sospesi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Non così per il termine di presentazione del ricorso al Prefetto, che continua a correre anche nel periodo anzidetto.

Il Giudice di Pace competente è quello del Comune all'interno del quale la violazione ti è stata contestata. Ricorda, comunque, che nel verbale deve essere indicato il Giudice di Pace competente, a pena di nullità.

Al ricorso deve essere allegata la multa impugnata, nonchè tutti gli altri documenti che ritieni utili per sostenere le tue ragioni. Il ricorso va presentato nella cancelleria del Giudice di Pace competente.

All'atto della presentazione del ricorso, dovrai versare una somma a titolo di contributo unificato, commisurata al valore della multa che vuoi impugnare. Se tale valore è inferiore ad € 1.100,00 allora il contributo unificato sarà di € 37. Se il valore della multa è compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 allora il contributo unificato sarà di € 85. Se il valore della multa è compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 allora il contributo unificato sarà di € 206.
Se il valore del ricorso è superiore ad € 1.033, insieme al contributo unificato dovrai versare anche una marca da bollo nella misura fissa di € 8,00.

Dopo aver presentato il ricorso, la causa verrà assegnata ad un Giudice, il quale, trascorso un pò di tempo, fisserà una udienza. La data di questa udienza sarà comununicata, a cura della cancelleria, a te ed al Comune.

ATTENZIONE: A norma degli artt. 319 cpc e 58 disp. att. cpc, se non si è residenti o si elegge domicilio nel comune presso il quale è sito il Giudice di Pace, le comunicazioni (come quella concernente la fissazione dell'udienza) non vengono spedite, ma depositate in cancelleria.

L'autorità che ha emesso la multa dovrà depositare entro 10 giorni prima dell'udienza tutti gli atti relativi alla contestazione (tuttavia, anche se questo termine non viene rispettato, il Comune non subisce particolari conseguenze negative).

Con la legge 120/2010 si è stabilito che la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato. Tale sospensione deve essere espressamente richiesta nel ricorso. Il questo caso il Giudice dovrà fissare l'udienza non oltre giorni 20 dalla presentazione del ricorso ed in quella udienza, nel contraddittorio tra le parti, deciderà se sospendere o meno l'efficacia dell'atto impugnato. Il presupposto perchè tale sospensione avvenga è che vi siano gravi e documentati motivi.

Non sei obbligato ad avvalerti dell'opera di un avvocato per stare in giudizio e, pertanto, puoi presentarti da solo all'udienza.

Ricorda che, qualora tu (o il tuo avvocato) non ti dovessi presentare all'udienza senza addurre un legittimo impedimento, il Giudice confermerebbe automaticamente il verbale e tu avresti perso la causa. Questo, però, non accade in due casi: 1) Se il Comune non ha presentato la documentazione relativa all'accertamento entro 10 giorni prima dell'udienza. 2) Se comunque dalla documentazione da te allegata risulti la illegittimità della multa.

All'udienza è possibile che sia disposto un rinvio (per i motivi più disparati) oppure è possibile che il Giudice trattenga la causa per la decisione. In quest'ultimo caso, la causa si è conclusa e sarà emessa una sentenza, con la quale il Giudice deciderà se annullare o confermare la multa.


In questa pagina è presente un esempio di ricorso al Giudice di Pace.

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Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui



Commenti

mi è arrivata una ingiunzione di pagamento per 2 multe del 2008 con aggiunta di consistenti interessi, ma non ho ricevuto personalmente le relative notifiche. Sulle cartoline di ricevimento delle raccomandate si legge: consegnato a persona fisica, ma in entrambe i casi la firma non è assolutamente la mia e, oltretutto, le firme sono assolutamente diverse. Posso fare ricorso per non pagare almeno gli interessi?

"Consegnato a persona fisica" non vuol dire nulla... probabilmente si fa riferimento al "destinatario" o al "familiare convivente". Verifichi meglio cosa è scritto nelle cartoline di ricevimento. Consideri, comunque, che se la consegna della cartella di pagamento avviene nelle mani del destinatario o del familiare convivente o di persona addetta alla ricezione (per esempio, la segretaria dello studio), non è necessario che tali soggetti firmino l'originale. Quindi se questo è il caso, le firme che vede sono quelle dei notificatori, non dei consegnatari.

Egregio avvocato
Ho ricevuto una cartella esattoriale per violazione dell'art. 116.13bis del codice della strada.
Il verbale però venne notificato tre anni fa a mio padre ed a carico suo, per essere proprietario del veicolo (o forse perchè ai tempi ero minorenne).
La cartella esattoriale oggi è a nome mio e nulla c'è sul nome di mio padre, come coobbligata o altro.
Posso fare opposizione per non aver mai ricevuto la notifica del primo verbale?

Essendo lei minorenne, la notificazione andava effettuata solo a suo Padre, in quanto esercente la potestà.

Salve,
volevo chiedere un parere. Ho ricevuto una cartella esattoriale da Serit Sicilia per conto del Comune di Milano. Tale cartella riguarda 3 multe prese nel maggio 2009, che secondo i dati mi sono state notificate nel settembre dello stesso anno. A me invece non risulta, semplicemente perchè non abitavo più a Milano da 2 mesi, anche se il cambio di residenza è avvenuto nel dicembre dello stesso anno. Volevo chiedere: è possibile fare ricorso per un vizio di notifica, in quanto credo fortemente di non aver mai firmato personalmente una raccomandata o una notifica da parte del Comune di Milano? Se si, qual'è l'iter da seguire, considerando che abito in Sicilia e non a Milano?
Vi ringrazio anticipatamente

Temo che i verbali siano stati notificati correttamente.

Infatti, lei ha formalizzato il cambio di residenza a dicembre, mentre gli stessi sono stati notificati a maggio, quando lei era ancora formalmente residente a Milano. Probabilmente la notifica sarà avvenuta a norma dell'art. 140 c.p.c. o 143 c.p.c.
Le consiglio di verificare le relate di notifica dei verbali presso i vigili di Milano (capisco che non abita più li, ma non c'è altra soluzione... provi se le danno riscontro per email).

Per il resto, non è necessario che il destinatario di una notifica firmi nulla.

Per atto notificato per posta, correttamente, ho visto nel protocollo del ufficio apposito della polizia locale 5 multe mai " conosciute". Ho visto su relata stampigliata la sigla di notifica x giacenza. Io non ho avuto notifica di questi atti con busta verde. Come posso muovermi con gli atti c/o Poste italiane per visione atti? E che cosa posso chiedere in particolare x evidenziare qualche mancanza nella procedura? Grazie. Aspetto il termine dei 10 giorni, la lettera verde e' datata 01/08/2012, i dieci giorni si completano l'11 agosto credo. Debbo sfruttare il riposo dello iris dicerie fino a Settembre. Grazie

Buongiorno,
vorrei chiedere un parere,
ho fatto ricorso presso il giudice di pace per una contevvenzione
La sentenza ha confermato la multa senza aggravio di spese
Il Giudice mi ha detto che avrei ricevuto a casa una nuova notifica con relativo bollettino da pagare; non avendo ricevuto nulla dopo un po' di tempo sono andata dai Vigili Urbani, la prima volta non mi hanno saputo dire nulla, la seconda volta neppure,( la persona preposta era in ferie, ecc...)la terza volta mi hanno detto che la multa era gia' raddoppiata perche' il giudice di pace avrebbe dovuto scrivere esplicitamente che l'importo era confermato tale e quale e non doveva essere raddoppiato! Siccome la dovrei pagare entro pochi giorni, potete per favore darmi un consiglio? Potrei rivolgermi di nuovo al giudice di pace , con chi me la posso prendere? mi hanno detto che l'ignoranza della legge non e' ammessa ma allora il Giudice di Pace, non sapeva di questa legge? Mi ha detto esplicitamente che l'importo sarebbe rimasto tale e quale e che sarebbe arrivata una nuova notifica...Grazie anticipatamente per la gentile risposta, buona giornata

La multa va pagata entro 30 giorni dalla notifica della sentenza o dal suo passaggio in giudicato, se non è notificata.

A mio parere, se il Giudice non ha espressamente aumentato la sanzione, questa rimane nel minimo.

buonasera Avvocato,
mi scusi per il disturbo ma avrei bisogno di un'informazione.
mi è stata notificata una multa il 4 agosto e vorrei proporre ricorso al giudice di pace, ovviamente nei trenta giorni consentiti, ma un amico mi dice che gli uffici giudiziari sono chiusi fino al 15 settembre. devo quindi attendere o c'è un ufficio comunque aperto per portare il ricorso nei 30 giorni di legge? grazie

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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

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Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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