Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Il ricorso al Prefetto contro la multa



Abbiamo già discusso qui della possibilità di opporsi ad una multa, presentando ricorso al Giudice di Pace. Adesso parleremo del ricorso al Prefetto contro la multa. Precisiamo subito che esso è alternativo al ricorso al Giudice di Pace. Questo significa che non puoi presentare entrambi i ricorsi, devi sceglierne necessariamente uno. Inoltre, si tratta di un ricorso di tipo amministrativo e non giurisdizionale. Il ricorso deve essere presentato al Prefetto competente per il territorio entro il quale ricade il Comune ove è stata elevata la contravvenzione e può essere spedito per posta, oppure consegnato personalmente presso l'ufficio. Il termine di presentazione è di 60 giorni, decorrenti dall'accertamento della violazione (se questa è stata immediatamente contestata al trasgressore) o dalla ricezione della notifica del verbale (se la violazione è stata accertata nell'assenza del trasgressore o comunque per il proprietario non trasgressore che abbia ricevuto la notifica). A differenza del ricorso al Giudice di Pace, il termine non rimane sospeso durante il periodo feriale compreso tra il 1 agosto ed il 15 settembre. Se il termine scade in un giorno festivo, ovviamente, esso si intende automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo. Il ricorso può essere spedito per raccomandata o consegnato personalmente presso il competente ufficio e può essere presentato direttamente al Prefetto, oppure all'organo che ha elevato la contravvenzione. In questo ultimo caso, l'organo accertatore si preoccuperà di trasmettere il ricorso al Prefetto. Nel ricorso, puoi inserire la richiesta di essere convocato e sentito per meglio esporre le tue ragioni. Se il Prefetto accoglie il ricorso, emette un'ordinanza di archiviazione della sanzione amministrativa opposta. Se, al contrario, il Prefetto rigetta il ricorso, allora la sanzione si raddoppia automaticamente. Ciò avviene a differenza dal ricorso al Giudice di Pace, in seno al quale, se il Giudice rigetta la richiesta di annullamento del verbale, determina la sanzione a sua completa discrezione, tra il minimo ed il massimo edittale. Il ricorso al Prefetto non ha alcun costo, se non quello della raccomandata (sempre che non sia consegnato personalmente). La decisione del Prefetto deve essere adottata entro un termine perentorio. Altrimenti, il ricorso si intende automaticamente accolto. Ne abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo.
L'ordinanza con la quale il Prefetto decide il ricorso deve essere notificata, a pena di nullità, entro 150 giorni dal momento in cui è stata emessa. Contro l'ordinanza del Prefetto, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della stessa può essere proposto ricorso al Giudice di Pace, con le stesse identiche modalità del ricorso contro il verbale, già spiegate qui. Tipico motivo di impugnazione dell'ordinanza Prefettizia dinanzi al Giudice di Pace è il mancato rispetto dei termini più sopra indicati.

Per un esempio di ricorso al Prefetto clicca qui Se non sai se è meglio nel tuo caso il ricorso al Prefetto o quello al Giudice di Pace, clicca qui


Commenti

ho preso 4 verbali ecopass notificati 20 aprile 2010 ho fatto ricorso al prefetto di milano via friuli 30 il 23 aprile 2010 e mi hanno rilasciato una ricevuta poi non ho
piu' avuto notizie
IL 5 novembre 2012 mi e' stata notificata una cartella
esattoriale di 3 dei 4 verbali
cosa posso fare?
grazie

Verifichi che effettivamente il prefetto non le abbia mai comunicato alcuna decisione, recandosi in prefettura e chiedendo notizie e, eventualmente, una copia della relata di notica della comunicazione.

Fatto questo, se davvero non le è stato validamente comunicato nulla, può impugnare la cartella esattoriale dinanzi al giudice di pace, sostenendo che il ricorso al Prefetto da lei presentato deve intendersi automaticamente accolto per il mancato rispetto dei termini esposti proprio in questa pagina.

 buonasera volevo chiederle un aiuto se e possiile la settimana scorsa mi e arrivato un sollecito di pagamento dell equitalia dove ci sono multe dell actv dell autobus anno 2005 e altre multe anno 2008 della macchina. volevo chiedere ma per caso sa se le multe risalenti al 2005 devono essere pagate?? perchè ho sentito che all equitalia le multe che passano i 5 anni non si pagano. cosa devo fare?? grazie

Se non ha ricevuto alcuna notifica entro i 5 anni successivi alla multa del 2005, può considerarla prescritta e proporre opposizione all'esecuzione.

Buongiorno,
il Prefetto ha respinto il mio ricorso senza convocarmi per l'audizione richiesta. Temo che ciò non renda comunque nullo il provvedimento, e ciò in base alla sentenza Cassazione 1786 del 28/01/2010. Le chiedo cortese conferma. Grazie

Per quanto possa sembra assurdo è così. Può impugnare l'ordinanza presso il giudice di pace.

Salve mi date una mano a capire se devo pagare questa multa grazie Infrazione del 04 settembre 2009 resa esecutiva il 11 maggio 2012 Notificata il 3 dicembre 2012. Aspetto notizie e fatemi sapere se vi devo qualcosa Grazie ancora e buon lavoro . Per chiarimenti 3357408775

E' regolare.

Buongiorno

Per una multa ho fatto ricorso direttamente al Prefetto con richiesta di audizione.

Mi è stato respinto il ricorso senza essere mai stato ascoltato.

E' una procedura valida ?

grazie

cordiali saluti

 

Per quanto possa sembra assurdo è così. Può impugnare l'ordinanza presso il giudice di pace.

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Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

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Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

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