Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Le opposizioni contro gli atti dell'Agente per la riscossione



Contro tutti gli atti dell'Agente per la riscossione (cartelle di pagamento, preavvisi di fermo amministrativo, intimazioni di pagamento, iscrizioni di ipoteca ecc.) si può agire presso l'autorità giudiziaria, al fine di ottenerne l'annullamento.

Le modalità di tale azione dipendono dalla natura del credito. Ed infatti, come spiegato qui, il sistema della riscossione mediante ruolo è utilizzato per il recupero di somme di natura tanto tributaria (es. irpef, iva) quanto non tributaria (es. multe, contributi inps).

Nel caso in cui l'atto dell'agente sia finalizzato al recupero di crediti di natura non tributaria (multa, contributi inps), allora ci si dovrà rivolgere al giudice ordinario (Tribunale o Giudice di Pace) e le azioni teoricamente proponibili sono di 2 tipi.

Vi è un'azione sempre esperibile in linea generale per tutti i debiti di natura non tributaria. Si tratta dell'azione di opposizione, disciplinata dagli artt. 615 e ss. del codice di procedura civile. Tale azione, quando con essa si contesta il diritto stesso dell'Agente di procedere alla riscossione può essere proposta senza limiti di tempo e prende il nome di opposizione all'esecuzione. Un tipico esempio è quello della intervenuta prescrizione. Quando invece si contesta la legittimità o comunque la correttezza formale di un singolo atto, allora l'azione prende il nome di opposizione agli atti esecutivi e va esperita entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto.

Per alcuni specifici crediti, poi, esistono delle azioni speciali che si affiancano alle opposizioni appena descritte.

Specificatamente, nel caso in cui l'atto sia finalizzato al recupero di un credito nascente da violazione del codice della strada, in aggiunta all'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, si può esperire un'azione speciale, attraverso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, presso il Giudice di Pace competente per territorio. Con questa azione si possono far valere tutti i tipi di vizi e nullità che potrebbero colpire l'atto impugnato. Pertanto, per esempio, la prescrizione può essere fatta valere tanto attraverso questa azione, quanto attraverso l'azione di opposizione all'esecuzione.

E' prevista una particolare azione anche per i crediti relativi ai rapporti con INPS. Si tratta anche in questo caso di un ricorso, da presentarsi presso il Tribunale competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro, entro il termine di 40 giorni. Questo tipo di opposizione, tuttavia, a differenza di quella relativa alle multe, è limitata alle sole questioni inerenti l'iscrizione a ruolo, cioè inerenti il merito della posizione, con esclusione delle questioni relative alla regolarità e legittimità degli atti successivi all'iscrizione a ruolo. Per tali questioni, quindi, rimane la sola azione di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

Così, per esempio, si può proporre ricorso al Giudice del Lavoro entro il termine di 40 giorni, avverso un atto dell'Agente, basato su mancato pagamento di somme di pertinenza INPS quando si contesta nel merito la pretesa, ma se si contesta la sola regolarità di tale atto, come avverrebbe per esempio nel caso si contestasse la mancata notifica di una cartella di pagamento, allora si dovrà utilizzare lo strumento dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. (Cass. 11 maggio 2010 n. 11338).

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Nel caso in cui l'atto sia finalizzato al recupero di crediti di natura tributaria (es. iva, irpef, tarsu, bollo auto), il mezzo per contestare lo stesso è il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. Tale ricorso deve essere proposto entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Per il caso di crediti di natura tributaria, lo strumento dell'opposizione all'esecuzione è espressamente escluso dalla legge, salve alcune eccezioni.

In particolare, l'art. 57 del d.p.d. 602/73, per i crediti di natura tributaria, dispone:

"Non sono ammesse:

a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;

b) le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile, relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo"

Quindi, per esempio, non si può esperire un'azione di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) in materia tributaria per far valere la prescrizione del credito. Tale prescrizione, infatti, doveva essere fatta valere con ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro il termine di 60 giorni. L'unica azione di opposizione all'esecuzione che possa esperirsi in materia tributaria è quella concernente la pignorabilità dei beni.

Continuando con gli esempi, non può esperirsi un'azione di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) avente ad oggetto la mancata notifica della cartella di pagamento (titolo esecutivo), o la irregolarità formale della stessa. Tali vizi, infatti, dovevano essere fatti valere attraverso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

La ratio di tali limitazioni, come spiegato più volte dalla giurisprudenza, consiste nell'impedire che attraverso lo strumento della opposizione all'esecuzione si finisca per aggirare la giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie in materia, appunto, tributaria.

Tale assetto normativo è, comunque, controbilanciato dal legislatore con il successivo art. 59 del citato dpr, in base al quale "1. Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.".

Pertanto, se non si è proceduto ad impugnare l'atto entro il termine di 60 giorni presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, non si può più fare altro che versare la somma di denaro richiesta. Tuttavia, successivamente, si potrà convenire il giudizio l'Agente per la riscossione al fine di ottenere il risarcimento dei danni, sussistendo i presupposti.



Commenti

Buonasera,
ho presentatto istanze di rateazione (la prima proroga ad una decaduta) la seconda per cartelle pervenute successivamente. Preciso che Equitalia è intervenuta in una procedura immobiliare promossa da terzi creditori anche se noi abbiamo fatto opposizione a tale intervento. Le domande presentate sono state oggetto di preavviso di rigetto con le seguenti motivazioni: la rateazione ripresentata perchè decaduta non verrebbe accettata perchè l’ISEE risulta migliorativo rispetto al precedente e come seconda motivazione viene chiesta l’ipoteca legale sugli immobili oggetto della procedura promossa da terzi creditori e che il pignoramento immobiliare venga estinto nell’ambito di una operazione di composizione stragiudiziale concordata dal debitore con tutti i creditori interessati. Si tenga presente che allo stato attuale vi sono in essere già altre iscrizioni ipotecarie per cartelle inserite in questo intervento, che praticamente hanno bloccatto tutti gli immobili dello scrivente.
Nella risposta al preavviso di rigetto abbiamo fatto una proposta (affinchè ci venissero concesse le rateazioni) che è il seguente: Abbiamo messo a disposizione di Equitalia un immobile libero da ipoteche di valore triplo rispetto al debito complessivo di € 630.000,00 chiedendo in contropartita la cancellazione di tutte le azioni attive sulla ditta, ci è stato risposto che una loro circolare interna impedisce questa operazione. Allora Le chiedo se ci sono possibilità per contestare la mancata concessione delle rateazioni e se Equitalia si può arrogare il diritto di obbligare e ricattare il contribuente in questo modo e soprattutto se ci sono possibilità per contestare legalmente questa presa di posizione, preciso che è nostra intenzione proseguire con l’attività e se avessimo voluto attivare un concordato prevventivo lo avremmo fatto direttamente senza l’input di Equitalia. Attendo sua risposta Grazie
P.S. la motivazione per il diniego della rateazioni di cartelle successiva alla prima è la medesima sopra esposta ovvero : viene chiesta l’ipoteca legale sugli immobili oggetto della procedura promossa da terzi creditori e che il pignoramento immobiliare venga estinto nell’ambito di una operazione di composizione stragiudiziale concordata dal debitore con tutti i creditori interessati.
Attendo sua risposta Grazie

Egr. Avv., vorrei sapere in virtù di quale norma e/o Giurisprudenza,l'azione di opposizione, disciplinata dagli artt. 615 e ss. del codice di procedura civile, quando con essa si contesta il diritto stesso dell'Agente di procedere alla riscossione, ad esempio, per intervenuta prescrizione del credito, può essere proposta senza limiti di tempo.
La ringrazio anticipatamente per l'attenzione che vorrà rivolgermi.
Distinti saluti.
Micaela

Lo stesso art. 615 che non dispone alcun termine per la proposizione dell'azione.

Quindi, nel caso in cui ci si voglia opporre all'esecuzione in seguito alla notifica di un'intimazione di pagamento di Equitalia relativa ad una cartella notificata ben oltre cinque anni prima, inerente ad una sanzione amministrativa emessa dall'ASL, mai notificata, rilevando la prescrizione del credito, non va applicato il termine di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 150/11 di 30 gg dalla notifica per proporre opposizione all'esecuzione?

Se si oppone utilizzando l'azione ex 615, è esatto.

La ringrazio, ha salvato da un infarto una neo-collega ancora un po' troppo insicura! Mi scuso per aver posto il quesito due volte, non mi risultava pubblicato sul sito, probabilmente per un errore di caricamento del mio pc.
Cordiali saluti
Micaela

Egr. Avv.,
vorrei sapere in virtù di quale norma e/o Giurisprudenza, l'azione di opposizione, disciplinata dagli artt. 615 e ss. del codice di procedura civile, quando con essa si contesta il diritto stesso dell'Agente di procedere alla riscossione, ad esempio in caso di intervenuta prescrizione del credito, può essere proposta senza limiti di tempo. Ciò mi interessa in quanto ho proposto un'azione ex 615 avverso un'intimazione di Equitalia relativa ad una cartella notificata ben oltre cinque anni prima, inerente ad una sanzione comminata dall'ASL, mai notificata. Controparte ritiene che la mia azione sia improcedibile in quanto propsta oltre i 30 gg previsti per l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 150/11.
In attesa di Suo riscontro, Le porgo distinti saluti.
Michelle

Se lei ha proposto un'azione a norma dell'art. 615 cpc la sua controparte ha torto. Il termine di 30 giorni, infatti, si applica al ricorso contro l'ingiunzione (quello di cui all'articolo 22 della legge 689/81). L'opposizione contro la cartella di pagamento (che è un precetto) o gli altri atti dell'agente per la riscossione invece, nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, non è soggetta ad alcun termine.

Buon giorno Avvocato.
Ho ricevuto un'intimazione di pagamento qualche giorno fa al quanto strana,strana perchè la stessa non è stata inviata al mio indirizzo di residenza,non è stata notificata a me in prima persona ma è stata lasciata in mano ad un vicino dei miei genitori che risiedono in Sicilia mentre io risiedo in Emilia Romagna.
Nell'intimazione viene detto che il giorno 19/03/2012 mi hanno notificato la cartella di pagamento che ne a me (al mio indirizzo di residenza) ne ai miei genitori ( al loro indirizzo di residenza) risulta essere arrivata.
Nel dettaglio di questa intimazione viene riportato l'omissione di un bollo auto del 2008 la quale non viene specificato nemmeno il numero di targa.
Dopo diversi giri tra equitalia, aci e pra, nessuno ha saputo darmi indicazioni perchè non hanno modo di collegarsi con i data base delle isole (sicilia e sardegna).

La domanda è;
è possibile che vengano lasciate comunicazioni del genere al primo che capita e non al diretto interessato?

Visto che non ho ricevuto nessuna notifica alla data indicata da loro (19/03/2012) cosa succede?

Cosa devo fare in questo caso e a chi rivolgermi?

Ho provato per 2 gg a chiamare il numero verde indicato sull'intimazione,nessuna risposta, dopo 2 squilli mettono il telefono in occupato. Mi sono collegato sul sito di Riscossione Sicilia che ha mandato l'intimazione trovando altri 4 numeri di telefono ma, le cose non sono cambiate, nessuno che si degni di muovere una mano e rispondere al telefono per avere delucidazioni.

Trattandosi di un bollo del 2008, va in prescrizione? lo devo pagare?

La ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi.

Cordiali saluti,
Alessandro.

In linea teorica le notifiche possono essere anche consegnate ad un vicino che le accetti, se non sono trovati nè il destinatario ne familiari o addetti alla casa sul luogo.

Per sapere se la legge è stata rispettate deve visionare la relata di notifica, così come anche per sapere se il credito è prescritto.

Le consiglio di recarsi di persona, o inviare un delegato, presso Riscossione Sicilia Spa al fine di ottenere le informazioni che le servono.

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90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

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Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

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ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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