Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La notifica (o notificazione) degli atti



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La notifica è quel procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto l'esistenza ed il contenuto di un certo documento o di un certo atto.

Le modalità con le quali tale procedimento deve svolgersi sono indicate in maniera dettagliata dalla legge. Quando una notifica non è stata effettuata secondo la legge, essa è irregolare o, nei casi più gravi, nulla.

Il soggetto che provvede alla notifica deve essere un ufficiale giudiziario o comunque un altro soggetto abilitato (per esempio, il messo comunale). Possono essere abilitati ad effettuare le notifiche anche gli avvocati.

La notifica, generalmente, avviene consegnando una copia dell'atto (conforme all'originale) nelle mani del destinatario.

Nel momento in cui tale consegna avviene, per la legge il destinatario è da considerarsi a conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto o del documento che gli è stato notificato.

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In alternativa alla consegna nelle mani del destinatario, l'ufficiale giudiziario (o il diverso soggetto abilitato ad effettuare la notifica) può spedire via posta l'atto o il documento da notificare, attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale cartolina di ricevimento costituirà la prova dell'avvenuta notifica. Sarà l'addetto al servizio postale a curare la consegna della busta chiusa (contenente l'atto) al destinatario.

La busta chiusa e la cartolina di ricevimento sono diverse da quelle utilizzate per le normali raccomandate A/R. In particolare sono di colore verde e la cartolina di ricevimento presenta dei campi vuoti che saranno compilati dal postino che consegnerà la busta. In questi campi il postino indicherà gli elementi necessari a ricostruire il procedimento di notifica (la persona alla quale la busta è consegnata, la sua qualità ecc.). Le regole relative alla consegna della busta contenente l'atto da parte del postino sono sostanzialmente le stesse che devono applicarsi nel caso di notifica ordinaria (cioè effettuata non con il servizio postale, ma recandosi personalmente in cerca del destinatario per consegnargli l'atto). Pertanto, quanto segue deve considerarsi certamente valido anche per la notifica via posta, salvo eccezioni di cui si dirà.

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Tutte le operazioni relative al procedimento di notifica vengono annotate da parte dei soggetti che provvedono a compierle, in un documento che può essere scritto in tutto o in parte a mano (in questo caso redatto in calce all'atto notificato) o consistere in un modulo prestampato appositamente compilato (fisicamente separato dall'atto che è stato notificato. Ciò avviene per le multe o le cartelle esattoriali). Questo documento si chiama "relata di notifica" o "relazione di notifica".

Esso è di importanza fondamentale, in quanto contiene la descrizione di tutto ciò che è avvenuto in seno al procedimento di notifica e, pertanto, permette di comprendere se la legge è stata rispettata (e quindi la notifica è valida) oppure no (e quindi la notifica è nulla).

Nel caso di notifica via posta, l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario. Come già detto, sarà poi la cartolina di ricevimento a costituire prova della correttezza del procedimento di consegna della busta da parte del postino.

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La consegna materiale della copia dell'atto o della busta che lo contiene (nel caso di notifica via posta) può avvenire in diversi modi. In linea generale, la consegna avviene nelle mani del destinatario. Questa è la c.d. “notifica in mani proprie”.

In questo caso, l'ufficiale giudiziario (o altro soggetto abilitato) scriverà nella relata di notifica di avere provveduto a consegnare l'atto nelle mani del destinatario ed indicherà la data in cui ciò è avvenuto. La consegna avviene nella casa di abitazione del destinatario oppure ovunque l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario, all'interno della circoscrizione giudiziaria alla quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Se il destinatario si rifiuta di ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario lo scriverà nella relata di notifica e l'atto si considererà regolarmente notificato. Questo tipo di notifica è disciplinato dall'art. 138 c.p.c.

L'art. 139 c.p.c. specifica che la notifica può avvenire anche ove il destinatario ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Quando la consegna avviene nelle mani del destinatario non è necessario che quest'ultimo firmi la relata di notifica, salvo che si tratti di avvisi o atti relativi alla riscossione dei tributi. Tuttavia, se l'atto della riscossione è una cartella di pagamento, allora la sottoscrizione non è richiesta.

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Lo stesso art. 139 c.p.c., inoltre, disciplina il caso in cui l'ufficiale giudiziario non trovi il destinatario nell'indirizzo della sua abitazione o dove egli ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Questo articolo si applica quando l'ufficiale giudiziario non trova il destinatario, perché, pur essendo corretto l'indirizzo, questi è momentaneamente assente. Nel caso, invece, in cui il destinatario non sia trovato perchè l'indirizzo non è corretto si deve applicare un'altra norma, della quale si tratterà in seguito.

Orbene, quando il destinatario è momentaneamente assente, l'ufficiale giudiziario, a norma dell'art. 139 c.p.c. deve consegnare la copia dell'atto ad una persona di famiglia (per esempio il coniuge, o il figlio convivente) o una persona addetta alla casa (per esempio, una collaboratrice domestica o una badante), o addetta all'ufficio o alla azienda (questo nel caso la notifica avvenga nel luogo di lavoro del destinatario). In ogni caso queste persone alle quali, in assenza del destinatario, l'atto è consegnato non devono essere di età inferiore agli anni 14 né palesemente incapaci.

Non è richiesto che questi soggetti sottoscrivano la relata di notifica, salvo che si tratti di avvisi o atti relativi alla riscossione dei tributi. Tuttavia, se l'atto della riscossione è una cartella di pagamento, allora la sottoscrizione non è richiesta.

Se nessuna di queste persone è presente, allora la copia dell'atto può essere consegnata al portiere dello stabile ove è ubicata l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario. Se lo stabile non è dotato di portiere, la copia può essere consegnata ad un vicino di casa del destinatario che sia disposto ad accettarla. Il portiere o il vicino di casa devono firmare una ricevuta.

Va precisato che l'ordine di preferenza delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. è tassativo. Questo vuol dire che l'ufficiale giudiziario, nel caso di momentanea assenza del destinatario presso la sua abitazione o luogo di lavoro, deve prima verificare se siano presenti i familiari o le persone addette alla casa (o all'ufficio) del destinatario. Solo se queste persone non sono presenti può lasciare la copia al portiere dello stabile. E solo se quest'ultimo non è presente può consegnare la copia ad un vicino di casa che sia disposto ad accettarla.

Nella relata di notifica, deve essere indicata in maniera chiara la persona alla quale l'atto è stato consegnato, la sua qualità (coniuge, persona addetta alla casa, portiere ecc.) ed il motivo per il quale l'atto è consegnato a quella persona. Per esempio, nel caso di consegna al portiere, l'ufficiale giudiziario dovrà indicare che la persona alla quale ha consegnato l'atto riveste la qualità, appunto, di portiere dello stabile e dovrà spiegare che l'atto è stato consegnato a quest'ultimo perché il destinatario era assente ed assenti erano anche i familiari e le persone addette alla casa. Questa indicazione non è necessario che sia fatta con formule sacrali; è sufficiente che dal contesto delle parole usate si evinca che l'ufficiale giudiziario ha proceduto a ricercare quelle persone e le stesse sono risultate essere assenti.
Si precisa che la moglie del portiere non è legittimata a ricevere le notifiche.

Quando una notifica avviene con consegna al portiere dello stabile o al vicino, l'ufficiale giudiziario deve inviare una raccomandata al destinatario, con la quale avverte lo stesso dell'avvenuta notifica.

In caso di assenza del destinatario, esiste una differenza tra la notifica via posta e la notifica ordinaria. Nel caso di notifica via posta, infatti, quando il postino consegna la busta ad una persona che non sia il destinatario (quindi, non solo nel caso di consegna al portiere o al vicino, ma anche nel caso di consegna a familiare convivente o addetto alla casa) quest'ultimo deve essere sempre e comunque avvertito della avvenuta notifica attraverso una raccomandata semplice. Nel caso in cui, invece, la notifica non sia via posta, la raccomandata semplice con la quale si avvisa il destinatario deve essere inviata solo se l'atto è stato consegnato al portiere o al vicino.

Se anche una sola delle regole che si sono appena descritte non è stata rispettata, la notifica è nulla. Così, a titolo esemplificativo, è nulla la notifica effettuata con consegna al portiere, quando risulta che l'ufficiale giudiziario non ha ricercato i familiari del destinatario o le persone addette alla casa. Ed è nulla, ovviamente, la notifica effettuata ad una qualsiasi delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. quando il destinatario era invece presente. Per stabilire se sono presenti queste o altre nullità, è sempre necessario visionare la relata di notifica unitamente, nel caso di notifica via posta, alla cartolina di ricevimento.

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Quando, pur essendo corretto l'indirizzo al quale l'ufficiale giudiziario si è recato, ivi non ha rinvenuto il destinatario né qualche persona di famiglia o addetta alla casa né un portiere né un vicino disposto ad accettare l'atto, o quando tali persone, diverse dal destinatario, si siano rifiutate di ricevere l'atto, la notifica va effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c.

In questo caso, la copia dell'atto è depositata presso la Casa Comunale (o presso l'ufficio postale, nel caso di notifica via posta). L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, affiggere un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (l'ufficiale giudiziario, in pratica, ove possibile, farà passare tale avviso sotto la porta d'entrata dell'abitazione o lo lascerà nella cassetta delle lettere).

Infine, l'ufficiale giudiziario (o il postino nel caso di notifica via posta) deve inviare al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento (sia nel caso di notifica ordinaria che nel caso di notifica via posta, la raccomandata è con avviso di ricevimento), con la quale lo avviserà dell'avvenuta notifica. Il destinatario potrà recarsi presso il Comune o presso l'ufficio postale e ritirare l'atto.

La notifica si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui questi riceve la raccomandata di cui sopra o comunque trascorsi 10 giorni dall'invio della stessa. Così ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010.

L'inosservanza anche di una sola di tali regole comporta la nullità della notifica. Per verificare se tali nullità siano effettivamente esistenti è sempre necessario analizzare la relata di notifica.


Se hai ricevuto una busta verde contenente l'avviso di deposito di atti giudiziari, vuol dire che hai ricevuto la notifica di qualche atto a norma dell'art. 140 c.p.c. Cioè il notificatore non ti ha trovato a casa ed ha depositato l'atto in Comune (o alla posta, se l'atto è stato notificato via posta).

Per sapere cosa ti è stato notificato devi recarti al Comune della tua città o alla posta (se l'atto ti è stato notificato via posta).

Non c'è modo di sapere cosa ti sia stato notificato se non vai a ritirare l'atto. Può trattarsi di una multa, di una citazione, di una cartella di pagamento, di un decreto ingiuntivo. Può trattarsi di qualsiasi atto.

Il nostro consiglio, pertanto, è di recarti al più presto a ritirare l'atto.

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Quando non si conoscono la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, la notifica deve essere effettuata secondo l'art. 143 c.p.c.
Il presupposto necessario affinché si possa utilizzare questo tipo di notifica è che non si conosca un valido indirizzo a cui notificare l'atto ai sensi degli articoli 138 e 139 c.p.c.

Si badi che, nel caso in cui tale indirizzo si conosca, ma semplicemente ivi recandosi il notificatore non rinvenga alcuna delle persone di cui all'art. 139 c.p.c. deve essere applicato l'art. 140 c.p.c. e non l'art. 143 c.p.c. di cui adesso stiamo discutendo.

Si precisa, inoltre, che non basta la semplice mancata conoscenza soggettiva dell'indirizzo del destinatario, affinché si possa applicare l'art. 143 c.p.c. ma è necessario anche che sia impossibile reperire tale indirizzo utilizzando la normale diligenza. In altre parole, se l'indirizzo corretto può essere reperito con una semplice richiesta anagrafica, non può essere applicato l'art. 143 c.p.c.

Tanto detto, il tipo di notifica di cui si tratta avviene mediante deposito, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

La notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.


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La notifica al domiciliatario è regolata dall'art. 141 c.p.c. che così dispone:
“La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.
La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.”

Per quanto riguarda le notificazioni alle persone giuridiche, l'art. 145 c.p.c. così dispone:
“La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.”

L'art. 146 c.p.c. regola il caso della notifica al militare in servizio, in particolare esso dispone che:
“Se il destinatario è un militare in attività di servizio e la notificazione non e' eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.”

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Abbiamo detto che quando le norme che regolano la notifica non vengono rispettate, quest'ultima è nulla.

Bene, è necessario precisare al riguardo che, anche alle notifiche si applica l'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c., che recita: "La nullità (di un atto) non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato..

Scopo della notifica è portare a conoscenza del destinatario l'esistenza ed il contenuto di un certo atto o documento.

Questo significa che, quando il destinatario sia venuto a conoscenza dell'atto notificato, anche se questo non è stato notificato secondo la legge, la nullità della notifica si ha per sanata.

Per esempio, nel caso di notifica a destinatario assente, se non è inviata la raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c., la notifica è nulla. Però se il destinatario ha comunque ritirato l'atto presso la Casa Comunale, questa nullità è automaticamente sanata.

Una tipica applicazione pratica di questo principio si osserva nel caso in cui taluno impugni un certo atto che gli sia stato notificato irregolarmente. L'impugnazione dell'atto dimostra incontrovertibilmente che, nonostante la violazione delle norme, la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo e, pertanto, non può più esserne dichiarata la nullità.

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Commenti

Innanzitutto ancora grazie per la puntualizzazione.
Ma giusto per farle capire il mio punto di vista (che non pretende di essere la corretta interpretazione della legge, semmai una crittica della stessa), le faccio un esempio: vado al bar e ordino una bottiglia di aranciata rossa; mi siedo al tavolo e il cameriere sovrapensiero (o perché dal bancone gli han dato quello) mi porta una bottiglia di succo alla fragola (con etichetta che lo specifica); io verso e siccome il colore è pressoché lo stesso bevo, ma essendo allergico alla fragola ho un attacco istaminico. Il cameriere è come il postino, l'etichetta della bottiglia come l'indirizzo della raccomandata, ecc. Anche in quel caso la colpa è solo dell'avventore? Mi chiedo: chi offre servizi (e viene pagato per farlo) possibile che non abbia responsabilità sulle conseguenze che la sua inefficienza comporta? Tra l'altro il rimborso per raccomandata recapitata in ritardo (entro un mese) lo stabilisce nientemeno che il regolamento delle poste... Insomma è il colpevole che stabilisce al pena: fantastico! Per andare ad altri gradi di giudizio bisgona pagare più soldi di quanto mi costa la multa. Va da sé che uno fa reclamo solo se ha tempo e soldi per portare avanti una battaglia di principio.   
E poi comunque, per essere chiaro, a me (a casa) è già stata recapitata posta erroneamente e non l'ho mai aperta per sbaglio in quanto di norma leggo sulla busta mittente e destinatario. La mia era una provocazione: all'impiegato della ditta che far un errore con mille attenuanti (la fretta che mette il postino, a cui magari mettono fretta i suoi superiori, o che sa che tanto non riavrà il posto perché è assunto per soli tre mesi; il presupposto per cui l'utente si aspetta che il postino consegni la posta correttamente e a maggior ragione una raccomandata, ecc.) spetterebbe la responsabilità maggiore: violazione della privacy; mentre al postino (e anche a chi smista la posta se non è la stessa persona) che quella violazione l'ha causata invece non tocca rispondere praticamente di nulla. Insomma: la legge non ammette... l'ignoranza (o la disattenzione) dell'utente finale; quella di chi offre servizi è invece ammessa e quasi quasi tutelata. Ripeto: il mio è solo un giudizio personale, la ringrazio per avermi dedicato il suo tempo e le sue competenze, buona giornata!

Gentile Avvocato,

la disturbo per chiederle un parere sulla mia situazione. Cercherò di essere breve, per quanto possibile.

Il 29/01/2013 ricevo via posta dalla Polizia Provinciale di Grosseto una raccomandata con una multa di 296,00 Euro, per non aver comunicato i dati del conducente alla guida dell’auto di mia proprietà al momento della violazione dell’art. 142 (autovelox), violazione  avvenuta il 26/07/2012 e, secondo loro, notificata il 04/09/2013. Multa che io non ho mai ricevuto.

Collegandomi al sito web della Polizia Provinciale di Grosseto ho potuto vedere l’atto relativo alla multa per eccesso di velocità di 170,00 Euro (immagino che non avendola pagata mi arriverà la cartella esattoriale con l’importo raddoppiato!) e ho potuto visionare le foto e la documentazione relativa alla mia violazione, compreso l’Avviso di Ricevimento sul quale non vi è la firma del destinatario, nè di altra persona alla quale viene consegnato l’atto, ed è barrata la casella IMMESSO IN CASSETTA.  Ma al mio rientro in cassetta non ho trovato niente, nè ho ricevuto altri avvisi in seguito.

Secondo lei posso ricorrere contro entrambe le multe, visto che non avendo ricevuto la prima non potevo essere a conoscenza di dover comunicare i dati del conducente?

La ringrazio in anticipo,

R. Meddi

 anche a mè è successa la stessa cosa , sembra che i comuni giochino su questo fatto per fare ulteriore cassa , in quanto sono ben contenti di ricevre 300 € in più per una notiofica mai arrivata , secondo mè abbiamo i presupposti per ricorrere al giudice di pace ed impugnare la seconda multa , saluti paolo 

La possibilità di inserire in cassetta la busta contenente le comunicazioni relative a notifiche via posta è espressamente prevista dalla legge.

Non esiste un modo concreto e praticabile per dimostrare che in realtà la busta non è stata inserita. Ed in ogni caso tale dimostrazione dovrebbe avvenire attraverso la querela di falso.

Buongiorno Avvocato

scrivo in quanto proprio oggi mi è arrivato via posta la notifica del mancato pagamento di un pedaggio autostradale,

del 2011 dell'importo di 12.00€ ,

probabilmente è stata una svista ma il problema non è quello.. il problema è che adesso ne vogliono 120 di € e dicono di avermi notificato più volte il mancato pagamento del pedaggio,

ma purtroppo io non ho mai ricevuto tale notifica..

è possibile che sia diventato così alto il pedaggio da pagare?

come posso provare che non mi è mai stato notificato alcunchè?

spero di ricevere un suo aiuto presto

grazie in anticipo

Lella

 

La prova della notifica spetta a loro e non a lei. Cioè non deve essere lei a provare di non avere ricevuto notifiche (sarebbe una prova impossibile) ma loro a provare di avere correttamente notificato.

 

Buongiorno,

vorrei se possibile un’informazione.

Premesso che nel 2008 ho ricevuto un avviso di accertamento per mancata denuncia di alcuni redditi da lavoro dipendente del 2003 e che ho presentato ricorso tramite il CAF perché i redditi a cui si riferivano riguardavano il 2002, purtroppo non sono stata seguita bene e ho perso il ricorso; ho pagato entrambe le cartelle che mi sono state spedite da Equitalia e onestamente pensavo di aver finito di pagare…visto che faccio l’impiegata da sempre e mi hanno fatto sborsare più di 5.000,00 € per un ingiustizia!

 

Comunque nel 2010 ho cambiato casa e il 14/02/2013 ho ritirato una raccomandata di Equitalia di avviso di preavviso di fermo della mia macchina per non aver pagato una cartella esattoriale che però non ho mai ricevuto…tra l’altro l’indirizzo indicato nella lettera era ancora quello della vecchia abitazione, mentre sulla busta era giusto e il codice a barre della raccomandata sulla busta aveva un numero e sulla lettera un altro!

 

Mi sono recata agli uffici di Equitalia il giorno 15/02/2013 chiedendo la relata di notifica e mi hanno dato la fotocopia di una ricevuta di ritorno in cui la sottoscritta risultava irreperibile e che la cartella era stata affissa in Comune, allibita di quello che mi veniva detto immediatamente mi sono accorta che avevano sbagliato indirizzo, il mio indirizzo è Via C.A. Dalla Chiesa mentre nella cartolina era indicato Via Chiesa.

 

Indirizzo sbagliato a parte quando ho visto che volevano ancora più di 3.000 € (ho chiesta l’estratto di ruolo) inizialmente pensavo che ad Equitalia non tornassero i bollettini già pagati, invece mi hanno mandato all’Agenzia delle Entrate dove mi hanno spiegato che la cartella esattoriale (tuttora mai vista!) riguardava il risultato della sentenza relativa al ricorso andata a ruolo e chiusa definitivamente nel 2010 e che quindi le prime due cartelle esattoriali erano solo di acconto!!! (peccato che non potevo saperlo).

 

Gli ispettori dell’Agenzia delle Entrate mi hanno suggerito di recarmi da un legale perché a loro parere c’era stato un evidente sbaglio di Equitalia nella notifica e che quindi molto probabilmente non avrebbero più potuto notificarmela perché sono passati più di due anni dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva…ma io su internet ho letto che non conta la decadenza ma la prescrizione…per chiarirmi le idee nel pomeriggio mi sono recata da un avvocato per avere consigli su come muovermi ma non mi sembra che abbia molto le idee più chiare delle mie.

Cosa è meglio fare? Un autotutela o un impugnazione dell’avviso di preavviso di fermo e contestuale richiesta di annullamento della cartella?

Visto che sono passati più di due anni Equitalia potrebbe rinotificarmi la cartella se questa venisse annullata per inesistenza?

Grazie per le risposte che vorrete darmi.

Cordiali saluti.

 

Allora, da quello che racconta la notifica della cartella di pagamento sembrerebbe con ogni probabilità irregolare. Pertanto potrebbe impugnare il preavviso di fermo (entro 60gg) per mancata notifica dell'atto presupposto.

"Contano" sempre e comunque sia i termini di decadenza, sia quelli di prescrizione. Quindi se Equitalia è incorsa in qualche decadenza (non sto dicendo che ciò sia avvenuto, questo lo può dire solo chi ha letto attentamente le carte) questa può essere fatta valere.

Per quanto riguarda la prescrizione, essa di sicuro non è maturata, perchè quando un credito è definito con sentenza definitiva, esso si prescrive in 10 anni.

Mi è stata elevata una multa per eccesso di velocità dal Comune di Firenze.
 
L'infrazione è stata commessa il 21/12/2012, il verbale è stato 
redatto il 25/01/2013, è stato spedito il 19/02/2013.
 
Io in data 02/11/2012 ho cambiato residenza da Cosenza a Milano, ma la
notifica è arrivata nella mia vecchia residenza in data 22/02/2013,
quindi 112 giorni solari dopo il cambio di residenza.

 

Il termine si calcola dal giorno dell'accertamento fino alla spedizione. Pertanto, sono passati meno di 2 mesi.
Teoricamente, se la multa è stata inviata ad un indirizzo sbagliato, la notifica è nulla e si potrebbe ricorrere, ma ciò sempre che lei comunque non abbia ricevuto il verbale. In questo ultimo caso, infatti, la notifica sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo.

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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

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Il termine è di 20gg.

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