Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

Il pignoramento dello stipendio e della pensione



Abbiamo creato uno strumento per conoscere i limiti di pignorabilità del tuo stipendio o della tua pensione. Clicca qui.

Stipendi e pensioni possono essere pignorati solo entro precisi limiti.
In questo articolo vedremo quali sono questi limiti, prima che le somme siano depositate in banca.
Per conoscere i limiti operanti dopo l'accredito in banca clicca qui.

Pignoramento dello stipendio direttamente presso il datore di lavoro

Preciso subito che, anche se per comodità da ora in poi parlerò solo di stipendio, in realtà mi riferisco a qualsiasi somma dovuta dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Inoltre, in questa parte dell'articolo parlo del pignoramento effettuato direttamente presso il datore di lavoro.
Si tratta del caso in cui il creditore intimi direttamente al tuo datore di lavoro di versargli una parte del tuo stipendio. E' un caso di pignoramento presso terzi.

In linea generale, lo stipendio, può essere pignorato solo fino ad un quinto del suo ammontare netto, cioè un quinto di quanto resta dello stipendio dopo avere sottratto tutte le trattenute, nonchè le cessioni di quinto ed i prestiti delega.
Se ci sono più pignoramenti sullo stesso stipendio, non può comunque essere sottratto al lavoratore più della metà del suo stipendio.

Per esempio, se il tuo stipendio al netto delle trattenute è 1000€, ed hai una cessione del quinto di 200€, allora il netto sul quale calcolare il pignoramento è 800€. Un quinto di 800 euro equivale a 160€ e questo è quanto potrà essere pignorato. Se interviene un altro pignoramento, questo comunque non potrà essere tale da lasciarti con meno di 500€, cioè la metà del tuo stipendio.

C'è un'eccezione però. Si tratta del caso in cui lo stipendio sia pignorato per crediti alimentari. Un credito alimentare è il diritto di chi si trovi in stato di bisogno e non possa sostentarsi da solo, di ottenere di essere "mantenuto" da altri soggetti. In particolare si tratta dei parenti più stretti. Tipico è il caso del coniuge separato o divorziato o dei figli. Se sei tenuto a versare del denaro a questi soggetti, e non lo fai, essi possono ottenere il pignoramento del tuo stipendio anche oltre i limiti suddetti.

In particolare, in questi casi, sarà il giudice a stabilire la misura del pignoramento.

Pignoramento della pensione direttamente presso l'ente erogatore

Anche questo è un caso di pignoramento presso terzi ed avviene quando il tuo creditore ottiene direttamente dall'ente che eroga la tua pensione (es. INPS) di versargli una parte di essa.

Anche in questo caso, pur riferendomi per semplicità alla sola pensione, intendo in realtà qualsiasi indennità che tenga luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza.

Come lo stipendio, anche la pensione può essere pignorata fino ad un quinto del suo ammontare netto. Tuttavia, per la pensione, a differenza di quanto avvenga per lo stipendio, l'ammontare netto si calcola tenendo conto non solo di trattenute di legge, deleghe e cessione di quinto, ma anche di una quota corrispondente all'assegno sociale aumentato della metà.

L'assegno sociale è una somma che viene corrisposta ai cittadini che ne facciano domanda e che si trovino in certe condizioni. Il suo ammontare è determinato di anno in anno.
Per il 2015 il suo importo è di €448,52 al mese per 13 mensilità.

Pertanto, per stabilire su quale base si deve calcolare il quinto pignorabile di una pensione, è necessario sottrarre all'ammontare di essa, oltre le ritenute di legge, le cessioni e le deleghe, anche la somma di € 448,52 aumentata della metà.

Immagina di avere una pensione di 1000 €, al netto delle trattenute e senza alcuna delega o cessione di quinto. Bene, alle 1000 € devi sottrarre una somma pari all'assegno sociale aumentato della metà.
Quindi 448,52 + (448,52/2) = 612,78.
1000 - 612.78 = 327,22
Ed è su questa somma che devi calcolare il quinto. In particolare, esso ammonta ad € 65,44 e questa è la somma massima che può esserti mensilmente pignorata.



Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.