Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La prescrizione dei contributi INPS



Per alcuni dettagli sulla gestione separata, leggi qui.

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni.
Così dispone l'art. 3 comma 9 legge 335/95.

Tuttavia, se sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, o iniziate procedure di recupero, prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Questo significa che se l'INPS ti ha richiesto il pagamento o comunque tu hai ammesso il debito prima del 1 gennaio 1996, allora il termine di prescrizione è di dieci anni.

Egualmente di dieci anni è il termine di prescrizione se c'è stata denuncia da parte del lavoratore dipendente ed a questa ha fatto seguito un atto interruttivo da parte dell'INPS.

Per quanto concerne i cotributi dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi, con il c.d. decreto Bersani del 2006 il termine di prescrizione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007.

Per quanto riguarda le somme aggiuntive dovute per omesso, insufficiente o ritardato versamento, la prescrizione è decennale. Ed infatti, secondo la Cassazione n. 18148/06, tali somme non hanno natura giuridica di contributo, ma di sanzione e pertanto ad esse non si applica il disposto di cui all'art. 3 comma 9 legge 335/95. Tale principio è applicabile anche alle contribuzioni dovute dai professionisti, come statuito da Corte di Cassazione n. 14864/11.

Questo significa che se ricevi una cartella di pagamento con la quale ti si chiede di versare tanto i contributi, quanto delle somme aggiuntive, tieni sempre in considerazione che per i primi la prescrizione è quinquennale, mentre per le seconde è decennale.

NOTA BENE: Su questa materia non è generalmente possibile dare consigli online. Si suggerisce pertanto di rivolgersi ad un avvocato che possa seguire la situazione dal vivo.



Commenti

Buongiorno Avv. Mongiovì,

Ho ricevuto dall'inps in data 10/10/2012 tramite raccomandata un avviso di"aver

proceduto ad un controllo della posizione contributiva dal 01/2005 al 12/2005

con dettaglio di addebiti e importi dovuti".

Il presente atto può essere andato in prescrizione?

E se lo fosse, quale documentazione devo presentare?

 

La ringrazio anticipatamente

Cordiali Saluti

 

I contributi si prescrivono in 5 anni, mentre le sanzioni in 10 anni. Quindi se non le hanno notificato nulla entro i detti termini può considerare tutto prescritto.

Non deve presentare alcuna documentanzione, in quanto deve essere INPS a dimostrare di avere interrotto la prescrizione entro i termini e non lei a dimostrare il contrario.

In ogni caso, le consiglio di rivolgersi ad un avvocato che possa seguirla dal vivo, in quanto la competenza è del Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro.

Egr. Collega,

nel caso si trattasse non di generiche somme aggiuntive, ma di somme aggiuntive per omesso versamento dei contributi IVS, poiché il tributo IVS ha prescrizione quinquennale, varrebbe lo stesso termine prescrizionale anche per dette somme?

No, le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento (che la Cassazione ha definito sanzioni) seguono prescrizione decennale.

 Buona sera Avvocato!
é giunta ad un mio parente un'intimazione di pagamento da Equitalia per il pagamento di contributi I.V.S di competenza degli anni dal 1997 al 1999.

la cartella di pagamento è stata notificata il 18/04/2002.
che succede?

che si fa?

sono prescritti?

attendo notizie grazie, è molto importante.

Complimenti per il servizio on-line che offre, davvero molto utile.

buona sera e buon lavoro

Ritengo che i contributi siano prescritti se non ha ricevuto nulla dopo il 2002. Per quanto riguarda le somme aggiuntive per omesso o ritardato pagamento, se non ha ricevuto alcuna notifica prima del 18/04/2012 (dieci anni dall'ultima notifica) anche essi sono da considerarsi prescritti.

Per far valere la prescrizione, può chiedere lo sgravio ad INPS e se non viene concesso, può rivolgersi al Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro. Si consiglia di rivolgersi ad un avvocato che possa seguirla dal vivo.

Gent avv, cosa fare in caso di morte del debitore(ns padre) nei confronti dell'imps x contributi non versati antecedenti il 2004

visto che il debitore è deceduto da 4 anni e che a tutt'oggi non abbiamo ricevuto nessuna richiesta ne dall'inps ne da equitalia?

Premetto che abbiamo fatto la successione nei tempi di legge .

Grazie  per la vs risposta

Le volevo chiedere se in presenza di un avviso di addebito contenente sia il contributo IVS sia le somme aggiuntive si poteva procedere ad una opposizione parziale facendo valere per i primi la prescrizione quinquennale.

Grazie

Si certamente si può chiedere un annullamento parziale. Tuttavia, da collega a collega, sottolineo che non sempre INPS si difende adeguatamente sul punto, riportandosi alla cassazione (alemeno secondo la mia esperienza nel foro Palermitano), pertanto può essere una buona idea chiedere la prescrizione dell'intero importo.

 buonasera svolgo la mansione di portiere di condominio dl 1/1/02, mi sono iscritto al sito inps, ma il mio estratto contro contributivo parte dal 1/1 03, quindi il 2002 non risulterebbe. Il vecchio amministrtore dice di avermeli versati, ma siccome nel decennio trascorso, di amministratori ne sono stati cambiati tre, molte delle carte inerenti il condominio  sono andate perdute. Volevo chiederle: Ormai sono prescritti? in caso il condominio volesse versarmeli di nuovo sarebbe possibile farlo? opure l'inps non potrebbe non più accettarli?

 

grazie

Fabio De Santis

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ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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