Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Tecnologia e ricorsi



Primi nel web, mettiamo gratuitamente a disposizione dei nostri visitatori, un potente ed innovativo strumento attraverso il quale puoi sapere se la multa che ti è arrivata a casa è stata regolarmente notificata oppure no.

Non devi fare altro che completare il modulo, rispondendo alle domande, in maniera assolutamente anonima, e poi cliccare su "invia". Il sistema sarà in grado di stabilire immediatamente se vi sono delle irregolarità.

Per la corretta compilazione del form, è necessario avere visionato la relata di notifica del verbale.

Nel caso tali irregolarità vi siano, potrai sapere se sei ancora in tempo per presentare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto. Nel caso di ricorso al Giudice di Pace, il sistema calcola anche l'ammontare del contributo unificato.

Queste informazioni, che già di per sè costituiscono una vera e propria consulenza legale, sono assolutamente gratuite.

Nel caso in cui il sistema trovi delle irregolarità e sia ancora possibile presentare il ricorso al Giudice di pace e/o al Prefetto, il sistema elaborerà il/i ricorso/i automaticamente e gratuitamente sulla base delle informazioni da te fornite.

Si ribadisce che per la corretta compilazione del form, è necessario avere visionato la relata di notifica del verbale.

Se inserisci informazioni errate, otterrai un responso errato.

Si avverte che il sistema analizza unicamente il rispetto di tutti i termini relativi alla notifica del verbale. Altri eventuali motivi di nullità del verbale non vengono presi in considerazione.

Pertanto, anche qualora il sistema indichi che non ci sono irregolarità, il verbale potrebbe comunque essere nullo per motivi differenti da quelli attinenti la notifica.

Inoltre, il sistema può essere utilizzato solo dai residenti in Italia. Se hai la residenza all'estero, il responso sarà falsato.

Il sistema funziona solo per le multe relative a violazione del codice della strada e solo per i verbali veri e propri non per le cartelle esattoriali notificate per mancato pagamento dei verbali.

Il responso elaborato dal sistema non sostituisce la conselenza di un legale di tua fiducia, ma equivale ad una semplice indicazione di massima che devi sottoporre ad un tuo legale di fiducia.

I ricorsi elaborati, ovviamente, non assicurano l'annullamento del verbale.

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Commenti

Buon giorno mi chiamo Ignazio Madonia il 07/03/2008 mi viene fatto un verbale per violazione dell'Art. 18 Comma ( dalla Polizia Municipale di Isola delle Femmine (Pa), Notificato in data 27/04/2008.l'importo del verbale è di euro 156,00 faccio ricorso nei termini stabiliti per legge al GdP, di Carini (PA), che stabilisce l'udienza e rigettando l'opposizione convalida il verbale di contestazione impugnato dal sottoscritto. In data 31/10/2008 ritiro la sentenza e non sapendo quanto effettivamente dovrei pagare e se ci sono spese estra aggiuntive al verbale originario resto in attesa che la Polizia Municipale di Isola delle femmine mi riinvii una nuova notifica di pagamento, che non ho mai ricevuto. Poi sono passati mesi ed ho dimenticato questa situazione, oggi a distanza di quattro anni e due mesi ricevo sempre dal Comando di Polizia Municipale di Isola delle Femmine (Pa), una ingiunzione di pagamento così descritta: Importo sanzione L. 689/81 - cod. tributo 5242 di euro 297,00, Maggiorazione L. 689/81 - cod. tributo 5243 di euro 207,90, spese amministrative L. 689/81 - cod. tributo 5354 di euro 8,00 Spese notifica di euro 6,24 per un Totale di Euro 519,14. Visto che non ho mai ricevuto alcuna notifica dopo la sentenza e nessun sollecito da parte del comando di polizia municipale di Isola delle femmine posso agire in qualche maniera o devo pagare quello che mi viene chiesto. Grazie anticipatamente per la sua risposta

IIgnazio Madonia

No, non le deve arrivare alcun sollecito dopo la sentenza. La somma da pagare infatti è chiara anche dopo la sentenza: se il giudice non ha stabilito una somma diversa, questa coincide con il verbale originale.

Pertanto, purtroppo ha commesso un errore e adesso le tocca pagare le maggiorazioni.

Salve, circa due mesi fa mi è stata elevata, da parte della Polizia Stradale, contravvenzione al Cds perchè non indossavo le cinture. Poichè nello stampato che mi è stato consegnato è indicato quale termine di poter ricorrerre al GdP in gg. 60 (e non 30 come attuelmete previsto dalla norma gg. 30), posso ricorrere al Prefetto per l'annullamento del verbale di che trattasi adducendo tale motivazione, quindi avere laccoglimento per vizio o altro?

Nel ringraziarLa Anticiapatamente Le Auguro Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Luigi G.

Il Prefetto tende a non essere molto obiettivo (a sfavore del trasgressore) in genere nel giudicare i ricorsi, quindi è probabile che il suo ricorso non sarà accolto.

In effetti, si può logicamente argomentare (contro di lei) che l'unico effetto dell'errata indicazione presente sul verbale, è quello di consentirle il ricorso entro 60 giorni e non 30.

Il Giudice di Pace è in genere più obiettivo nel giudizio, ma anche in quel caso non c'è certezza di vittoria. Inoltre i costi potrebbero essere disincentivanti rispetto al valore della multa.

 Buon giorno, mi chiamo Massimiliano ed ho ricevuto, oggi 19.12.2012 un Accertamento di violazione dalla polizia locale per: "senza  giustificato motivo non ottemperava all'invito di fornire informazioni, a questo comando polizia locale, sui dati personali e sulla patente di guida di colui che in data 27.08.2012 alle ore 09:54, conduceva il veicolo automobiles Peugeot 2akfwa targa DS181ZL, per violazione art. 142 CdS notificato alla S.V. in data 5.9.2012 con verbale n. 3036/2012, nonostante in quest'ultimo fosse inserita espressa richiesta in tal senso..."

Ovviamente la notifica del verbale non è mai avvenuta! e ora mi ritrovo a pagare 284,00 euro. Posso agire in qualche maniera?? Grazie anticipatamente

Massimiliano Fusco Viterbo

Buona sera Avvocato. Vorrei chiederle qualche chiarimento sulla obbligatorietà o meno del pagamento di una contravvenzione al codice della strada ricevuta nell’anno 19990 Vorrei capire se la multa risulta essere prescritta o meno . Nel caso positivo se posso omettere il pagamento , oppure, dovrò ricorrere al giudice di pace competente.
Pertanto riepilogo quanto segue:
Contravvenzione al Cds del 1999. Non sono in possesso di richiesta di pagamento da parte del Comune;
Cartella di pagamento notificata il 24/02/2004;
Preavviso di fermo amministrativo del 11/07/2006 emesso dall’Agente della Riscossione e notificato il 14/07/2006 a mezzo raccomandata postale;
Intimazione di pagamento emesso dall’Agente della Riscossione, notificato a mezzo raccomandata postale il 2/01/2013.
Anticipatamente ringrazia. Cordiali saluti.

Se non ha ricevuto nulla tra il 2006 ed il 2013 è prescritta. Può provare ad inviare una AR per chiedere lo sgravio, ma se non le rispondono entro qualche giorno le consiglio di proporre opposizione all'esecuzione presso il GdP.

 Salve il 22/01/2007 sostavo in zona non autorizzata e pqm il 7/5/2007 i Vigili Urbani mi hanno inviato una multa presso la Caserma dove avevo la redisenza (Spilimberfo di Pordenone) che non è stata ritirata( ero in missione all'estero). I Vigili Urbani hanno reinoltrato il 21/11/2007 la 2° notifica in Caserma e stavolta anche al Comune di Pordenone per la relativa affissione che anche in questo caso non mi è pervenuta poichè dal 25/09/2007 sono residente a Viterbo ( la data è quella che risulta dal certificato di Residenza che ho richiesto al Comune) .

 In base a quanto esposto ritengo che la notifica sia vana e anche la relativa cartella esattoriale che mi è giunta all'inizio del di Febbraio 2013 .

 Infatti l'affissione non è avvenuta nel mio comune di residenza poichè la notifica è stata effettuata ben oltre i 30 gg previsti   - dal  d.l. 223/06 convertito in legge 248/06 art 37,comma 27 , che ho compreso essere la noram che si applica per definire i terimini massimi di notifica al vecchio indirizzo nei casi di cambio residenza come nel mio caso.

E' corretta la mia interpretazione? Ha senso richiedere l'annullamento della cartella esattoriale ?  A chi posso rivolgermi per richiedere l'annullamento della cartella esattoriale e delle correlata multa ( l'importo è circa 200,00 euro ) in che tempi potrò avere riscontro ?

Grazie mille 

gent.mo Avvocato

mi è stata notificata una multa a seguito di accertamento del 31 maggio 2012 tramite autovelox di violazione dell art 142 comma 7 d lgvo 285/92.

mi è stata notificata in data 27 febbraio 2013 quindi oltre i 90 gg  (relata di notifica  art 138 cpc).

nel verbale la residenza indicata non è la mia e non ho effettuato mai cambi di residenza dal 2006 in poi  (peraltro la residenza indicata a verbale è a me totalmente sconosciuta).

Nel verbale è indicato " primo tentativo di notifica effettuato nei termini di Legge all'indirizzo risultante all'archivio nazionale veicoli presso il PRA...".

Posso fare ricorso?

La ringrazio anticipatamente.

saluti

alessandro

Se la macchina è la sua, si. Bisogna comunque capire perchè al pra risulti un indirizzo diverso da quello suo.

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Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
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Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

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Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

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