Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La notifica via posta della cartella di pagamento



Alcuni ritengono che sia inesistente (e quindi affetta da un vizio radicale ed insanabile, nemmeno a norma dell'art. 156 c.p.c.) la notifica della cartella esattoriale, quando l'Agente per la riscossione abbia provveduto ad inviarla direttamente per posta, senza l'intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario o di altro soggetto abilitato.

A volte, in effetti, dobbiamo registrare l'emissione di sentenze, soprattutto da parte delle Commissioni Tributarie Provinciali, con le quali sono annullate cartelle di pagamento, per essere state notificate direttamente dall'Agente per la riscossione a mezzo posta.

Anche su questo stesso sito, spesso, i lettori ci hanno chiesto, attraverso i commenti, delle precisazioni in merito.

Abbiamo già descritto la disciplina della notifica della cartella di pagamento in questa pagina.

In questa sede, pertanto, affronteremo nello specifico il problema della notifica via posta della cartella, rimandando alla pagina appena linkata per ogni altra informazione.


L'art. 26 del DPR 602/73 recita:

"La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda (...) Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del DPR 600/73"

Alcuni ritengono che, laddove l'art. citato prevede la possibilità della notifica via posta, la stessa debba comunque avvenire per il tramite di uno dei soggetti elencati nella prima parte del medesimo articolo e mai da parte dell'Agente per la riscossione direttamente.

Questi interpreti, cioè, ritengono che l'articolo in parola debba essere interpretato nel senso che la notifica deve essere effettuata necessariamente dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati o dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. Questi soggetti, poi, avrebbero la possibilità di notificare la cartella avvalendosi del servizio postale, in alternativa alla ricerca personale del destinatario.

Pertanto, secondo questi osservatori, se l'Agente per la riscossione spedisce direttamente la cartella via posta, senza avvalersi dell'intermediazione di uno dei suddetti soggetti, la notifica è da considerarsi inesistente.

Diverse sentenze di merito hanno fatto propria questa interpretazione. A titolo esemplificativo si citano:

Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza del 25/10/2011 sentenza n. 533/05/10 del 29/12/2010; sentenza n. 909/05/09 del 23/10/2009;
Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sentenza n. 3/10/10 del 9/07/2009.

Il ragionamento che sta alla base di tale soluzione è il seguente:

L'art. 26 cit. è stato modificato dalla legge n. 46/99. Prima di tale novella, la norma era questa:

"La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.

Come è facile notare, mentre l'art. 26 cit. prima della novella del '99 faceva espresso riferimento alla possibilità che la cartella di pagamento fosse direttamente inviata "da parte dell'esattore", nel nuovo testo della legge non è più presente alcun riferimento all'agente per la riscossione.

Ne deriverebbe, secondo alcuni osservatori, la chiara volontà del legislatore di escludere che, dal 1999 in poi, la cartella di pagamento possa essere inviata direttamente dall'agente, essendo sempre e comunque necessaria l'intermediazione di uno dei soggetti elencati al primo comma dello stesso art. 26 cit.

Tuttavia, la Corte di Cassazione è dell'avviso che l'Agente per la riscossione possa procedere direttamente alla notifica via posta della cartella di pagamento, senza avvalersi dell'intermediazione dei soggetti indicati nell'art. 26 citato.

Sul punto, la Cassazione non ha mai mostrato alcun dubbio, elaborando una giurisprudenza granitica. Si citano al riguardo: Sentenze n. 14327/09; n. 15948/10; n. 1056/11; n. 11708/11; n.15746/12.

Giova subito precisare che, secondo i commentatori che ritengono inesistente la notifica della cartella esattoriale inviata a mezzo posta, la Cassazione non avrebbe mai preso ad esame fattispecie verificatesi dopo il 1999 e quindi non si sarebbe ancora pronunciata sull'art. 26 cit. per come modificato dalla legge n. 46/99.

Tuttavia, la superiore affermazione non corrisponde a verità. Ed infatti le Sentenze appena citate si riferiscono tutte a notifiche di cartelle di pagamento avvenute successivamente al 1999.

Vero è, tuttavia, che la Corte di Cassazione, pur non avendo mai messo in dubbio la possibilità che l'agente per la riscossione spedisca direttamente via posta la cartella di pagamento anche dopo il 1999, non ha ancora approfondito nè in alcun modo palesato l'iter logico-giuridico dalla stessa seguito per giungere a tale conclusione.

Si proverà, pertanto, a sopperire a questa mancanza, condividendosi comunque la soluzione adottata di fatto dalla Corte di Cassazione.

Al riguardo si osserva quanto segue:

L'art. 26 del dpr 602/73 rimanda, per quanto non espressamente disciplinato, all'art. 60 del DPR 600/73.

E l'art. 60 del DPR 600/73 recita:

"La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile (...)"

In altre parole, la notifica della cartella di pagamento deve avvenire secondo le norme generali previste dal codice di procedura civile agli artt. 137 e ss., salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 26 del DPR 602/73 e dall'art. 60 del DPR 600/73.

Bene, tra le norme generali del codice di procedura civile che regolano la notifica, è presente l'art. 149 c.p.c., che dispone:

"Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

Questo significa che la notifica effettuata via posta da parte dei soggetti legittimati dalla legge ad eseguire le notificazioni è già prevista come norma generale dal codice di procedura civile e si applica senza alcun dubbio alla cartella di pagamento.

E quindi, perchè mai il legislatore avrebbe precisato all'art. 26 del DPR 602/73 che la notifica della cartella di pagamento può avvenire via posta, se cioè era già previsto dall'art. 149 del c.p.c.?

La logica risposta è che il legislatore, quando statuisce che la notifica della cartella di pagamento può avvenire via posta, non si riferisce alla ordinaria notifica via posta di cui all'art. 149 del c.p.c. (perchè se così fosse il legislatore avrebbe fatto una precisazione inutile), ma si riferisce all'invio diretto della cartella da parte dell'Agente per la riscossione.

Questa, in effetti, è l'unica interpretazione logicamente possibile delle norme in esame.

Correttamente, pertanto, la Corte di Cassazione ha sempre statuito che la spedizione via posta diretta da parte dell'Agente per la riscossione è del tutto legittima.

In conclusione, si sconsiglia di proporre un eventuale ricorso avverso cartella di pagamento, fondato unicamente sul fatto che la notifica sarebbe avvenuta per spedizione diretta, da parte dell'Agente per la riscossione. Ed infatti, anche avendo la fortuna di ottenere una sentenza di primo grado favorevole (e ciò è sempre più raro, man mano che anche i giudici di merito si vanno uniformando alla ineccepibile giurisprudenza della Cassazione), la stessa sarebbe inesorabilmente ribaltata nei successivi gradi di giudizio.



Commenti

una domanda. i vari soggetti legittimati alla consegna al destinatario/contribuente della notifica. consegna della notifica non significa presa visione della stessa. dalle leggi che lei cita il legislatore si preoccupa solo di dimostrare l avvenuta consegna della notifica ma non l avvenuta presa visione.
se una notifica e consegnata al domicilio fiscale ma non si accerta che il destinatario l abbia ricevuta in mano o presa visione come fanno gli eventuali termini di paghamento ivi contenuti a essere validi. non ci e stata stipula di contratto.
come si puo considerare consegnata al destinatario una notifica che realmente e stata lasciata al portiere o un famigliare?

la notifica si considera consegnata/recapitata nel momento in cui non venga rimandata indietro. se sulla notifica si scrive "destinatario irreperibile. ritorno al mittente" la notifica non puo considerarsi recapitata.

cosa scrive il messo o ufficiale giud. realmente sulla relata di notifica? dovrebbe scrivere notifica recapitata al domicilio fiscale e non al destinatario.
insomma perche se e assente al domicilio fiscale la notifica viene ritenuta consegnata. non e affermare il falso?

poi se in busta chiusa come fanno a dimostrare che la busta contenesse effettivamente una notifica?

mi da l impressione che il sistema giuridico in questo modo modifichi le leggi a piacimento per far riadere al 100% le colpe sui contribuenti qualsiasi sia la situazione di assenza o presenza al domicilio fiscale.

La legge prevede che la notifica si perfezioni (con modalità precise ed in certi casi) anche se l'atto non è materialmente consegnato al destinatario, in quanto, se così non fosse, basterebbe non farsi trovare a casa quando bussa il notificatore (o non rispondere al citofono) per sottrarsi ai propri obblighi.

La notifica non è un contratto.

Gentile avvocato, 

Ho ricevuto in data 1/10/2012 (timbro postale), un avviso da PUBLISERVIZI srl, come in oggetto, emesso in data 20/09/2011.

In esso si fa riferimento ad un Verb. CDs del 29/9/2007 notificato in data 21/1/2008 (che sinceramente non ricordo di aver ricevuto).

La relata di notifica allegata fa riferimento solo all'atto in sè, che risulta inviato all'agente postale il 27/09/2012.

La cifra totale di 476,04€ è così giustificata:

debito residuo 299,16€

maggiorazioni 171,00€ (art. 27 legge 689/1981)

Spese notifica 5,88€    (decreto min. Economia e Finanza13/6/2007).

Si ingiunge di pagare entro 30gg altrimenti si procederà ad esecuzione forzata a 1/2 pignoramenti di tipo mobiliare od immobiliare.

Tra le righe leggo anche:

Visto il prot. dellla polizia municipale...n. xxx del marzo 2011 "Approvazione lista riscossione coattiva verbali CdS 2007"

Visto il prot gen. città di XXX del 2011 "approvazione lista riscossione coattiva verbali CdS 2008"

Visto il regolam. generale entrate comunali delibera cc n xx del 26/4/2007

Il titolo cita inoltre:

AVVERTENZE:

1) in caso di mancato pagamento...etc..

2) Il presente atto può esser eimpugnato solo per vizi propri e non per vizi di merito...etc...

OPPOSIZIONE:

fermo restando quanto precisato in avvertenze al punto 2) ai sensi degli artt. 22e 22bis della L 689/1981 contro il presente è proponibile ricorso al G.d.P ovvero al tribunale di ...per sanzioni oltre 15.493,00€. nel termine di 30gg.

 

 

I miei dubbi ora sono:

Il 1 ottobre sono passati i 5 anni dal fatto (29/9/2007), Il comune ha diritto all'incasso oppure fa fede la data della prima notifica per il conteggio dei 5 anni?

Come mai non si fa riferimento al Prefetto per eventuale ricorso?

 

Grazie per la comprensione, spero di poter agire positivamente e nel breve vista la data incombente.

Cordialità e buon lavoro.

 

 

Il ricorso al prefetto è previsto contro il verbale.
Il termine di 5 anni decorre dalla data dell'ultima notifica valida.

 ho ricevuto una cartella di pagamento per una multa del 2008.la cifra è salita a E 855,00,da pagare entro 30 giorni.

Ho chiesto al comune,poichè non ho mai ricevuto avviso di pagamento,se loro abbiano inviato qualche avviso.

I loro avvisi sono stati inviati al mio vecchio indirizzo.Premetto che dal 2006 mi sono trasferito in un altro comune e regione

compiendo e dichiarando il mio trasferimento, sia al comune ,patente,libretto di circolazione.

Ho fatto un giro di telefonate: al PRA di Frosinone (risulta il vecchio indirizzo) alla motorizzazione(devo andare personalmente)

al comune della precedente residenza(risulta trasferito),al comune attuale e hanno comunicato alla motorizzazione.Sulla patente e sul libretto di circolazione ho ricevuto la striscetta della nuova residenza.

Chiedo come posso fare, visto che non ho colpa se hanno inviato gli avvisi presso altro indirizzo,far ricorso per non pagare questa cifra esosa?

Grazie giuseppe

Una volta che ha comunicato il cambio di residenza regolarmente all'anagrafe, tutte le multe notificate al vecchio indirizzo sono nulle. Nel suo caso quindi, potrebbe impugnare la cartella "come fosse il verbale" (giusta Cassazione), con ricorso al giudice di pace da depositarsi entro 30 giorni dalla notifica della cartella stessa, sostenendo il mancato rispetto del termine (allora) di 150 giorni per la notifica della multa. Questo ovviamente sempre che la contravvenzione non sia stata contestata personalmente.

In ogni caso, controlli che siano trascorsi meno di 2 anni tra la data di esecutività del ruolo (che trova indicata nella cartella) e quella di notifica della cartella. Se fossero passati più di due anni potrebbe proporre opposizione all'esecuzione (presso il giudice di pace) per violazione del termine previsto dalla finanziaria 2008, sempre che si tratti di somme di pertinenza comunale.

Premettendo che condivido pienamente la conclusione del suo articolo. Tuttavia dissento dall’analisi della giurisprudenza di legittimità che lei definisce granitica.

Ecco la mia breve analisi:

a)    Cassazione, sentenza n. 14327 del 19 giugno 2009: sembra che l’oggetto del contendere sia una cartella notificata “dall’ufficio” il 2 dicembre 2000 e che la Corte applichi l’art. 26, drp 602/73, ante riforma del 1999, infatti testualmente dice: “Ora, secondo il disposto dell'art. 26, comma 1, secondo e terzo  alinea, D.P.R. sopra citato, la notificazione può essere  eseguita,  anche  mediante invio, da  parte  dell'esattore,  di  lettera  raccomandata  con  avviso  di ricevimento e la  notificazione  si  ha  per  avvenuta  alla  data  indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle  persone  previste  dal comma successivo”.  Quindi, o vi è un errore in fase di OCR del testo della sentenza, oppure sbaglia la Corte applicando una norma non vigente ratione temporis;

b)   Cassazione, ordinanza n. 15948 del 6 luglio 2010: checché ne dica il quesito di diritto, la Corte si concentra esclusivamente sulla mancanza di relata in calce alla copia dell’atto notificato al contribuente. Leggere bene i “ritenuto” dell’ordinanza per avere conferma. Qui concordo con il pensiero dell’Avv. Villani;

c)    Cassazione, n. 1056/11 da lei citata non è pertinente;

d)   Cassazione, sentenza n. 11078 del 27 maggio 2011: cartella notificata il 9 gennaio 2002. Il giudice di legittimità, dopo aver detto che la cartella può essere notificata direttamente ad opera del Concessionario "mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento", senza avvalersi di soggetti terzi si sofferma sul dettaglio della compilazione della ricevuta. Non motiva ulteriormente sul punto della notifica diretta a mezzo posta e sembra, anche qui, applicare il vecchio art. 26;

e)    Cassazione, sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012: qui non v’è menzione della data della notifica, o almeno mi sfugge. Tuttavia richiama la sentenza succitata.

 

In ultimo mi pongo una domanda: perché per i tributi locali il comma 161 della l. n. 296 del 2006 dice che “Gli enti locali […] [notificano] al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”, cosa che non fa l’art. 26 del decreto riscossione post 1999?

A me appare chiaro che la Cassazione ritiene assolutamente irrilevante la novella del 99. Sono passati 14 anni ed ancora non abbiamo una singola cartella esattoriale annullata dalla Cassazione per questo motivo.

Ciò che manca è una spiegazione approfondita e chiara, ma non può in alcun modo negarsi che la Cassazione sia granitica... ed infatti non ha mai, mai messo in dubbio che il concessionario possa inviare la cartella per posta.

Sarà perchè non gli hanno ancora detto che nel 99 la legge è cambiata... sarà perchè non gli hanno aggioranto i codici... sarà perchè gli scoccia andarsi a leggere la nuova norma o spiegarci perchè secondo loro è irrilevante... sarà quello che sarà, ma il fatto è che la Cassazione le cartelle di pagamento inviate per posta, ad oggi, NON LE ANNULLA.

E per la cronaca, questo è uno stralcio del testo della sentenza n. 1056/11 (non è indicato quando sia stata notificata la cartella di pagamento, ma il giudizio inizia nel 2006 con l'opposizione di una intimazione, presso il giudice di pace.)

"il ricorso deve essere accolto per la palese fondatezza dell'unico motivo dedotto (violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 603 del 1972, art. 26) ed alla luce del più recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, espresso dalla sent. n. 14327/09 della sezione tributaria, a termini del quale "In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parie dell'esattore."

Se lei la ritiene non pertinente questa sentenza, è evidente che non parliamo la stessa lingua.

In conclusione, mi ripeto: sarò felice quando la Cassazione stabilirà che questo tipo di notifica è illegittimo. Ma fino a quel momento, a differenza di altri colleghi, continuerò a fare il mio dovere di spiegare alla gente il diritto per come è, non per come vorrei che fosse.

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