Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento



Diciamo subito che la questione è stata definitivamente superata nel 2009, quando il legislatore con l'art. 15 comma 7 del D.L. 78/09 espressamente ha disposto: “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.”

Non c'è alcun dubbio, pertanto, che per gli atti emanati successivamente all'entrata in vigore del D.L. appena citato, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione del responsabile del procedimento.

Per quanto riguarda gli atti emanati prima di quella data, in molti siti, si sostiene che la cartella esattoriale sarebbe nulla o annullabile quando manchi la sottoscrizione del funzionario dell'ufficio che l'ha emessa (cioè, quando non sia firmata).

Alla base di tale conclusione si pongono essenzialmente due ordini di considerazioni.

Innanzitutto, la cartella di pagamento equivale ad un precetto ed il precetto deve essere sottoscritto, per espressa disposizione dell'art. 480 c.p.c.

Inoltre, si ritiene da alcuni che la sottoscrizione costituisca elemento essenziale della cartella di pagamento e, pertanto, nel caso in cui tale elemento sia assente, dovrebbe applicarsi l'art. 21-septies della legge 241/90 (che regola i procedimenti amministrativi in genere ed è applicabile al procedimento di riscossione, in quanto anche quest'ultimo è un procedimento amministrativo).

La norma citata, recita: “È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.”.

Che la sottoscrizione sia elemento essenziale della cartella di pagamento, poi, si dedurrebbe dall'art. 7 secondo comma della legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), il quale recita:

“Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”.

Nonostante esistano alcune sentenze di merito che accolgono la tesi in parola, la Corte di Cassazione ha da sempre bocciato questa soluzione e, a nostro parere, lo ha fatto a ragion veduta.

Appare evidente, infatti, che l'art. 7 dello statuto del contribuente non elenca affatto la sottoscrizione tra gli elementi essenziali che la cartella di pagamento deve contenere.

Infatti, gli interpreti che propugnano questa soluzione confondono grossolanamente l'indicazione del responsabile del procedimento con la sottoscrizione del funzionario dell'ufficio che ha emesso l'atto. Si tratta, in maniera piuttosto evidente, di due elementi del tutto diversi.

Ciò è confermato dallo stesso legislatore, il quale con l'art. 15 comma 7 del D.L. 78/09 (che abbiamo già citato in apertura) espressamente ha disposto: “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.”

E' ovvio che se il legislatore ha scelto di dare la possibilità di sostituire la sottoscrizione con l'indicazione del responsabile, le due cose devono necessariamente essere diverse tra loro.

Pertanto, secondo costante Giurisprudenza della Cassazione non è necessario che gli atti dell'agente della riscossione (e quindi anche la cartella di pagamento) siano sottoscritti dal funzionario dell'ufficio, essendo sufficiente che essi siano incontrovertibilmente riferibili all'ufficio medesimo (cioè che rechino l'intestazione “Equitalia Spa” o “Serit Sicilia Spa”). Del resto, sottolinea la Cassazione, la cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello Ministeriale, che non prevede la sottoscrizione.

Al riguardo si cita per tutte la più recente sentenza della Cassazione sul punto: la numero 2234/11.

In conclusione, pur esistendo alcune sentenze di merito che hanno decretato la nullità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione, si sconsiglia di fondare un eventuale ricorso solo su tale motivo. Ed infatti, anche se si dovesse avere la fortuna di ottenere una sentenza di primo grado favorevole (e ciò è sempre più raro man mano che anche i giudici di merito si vanno uniformando alla giurisprudenza della Cassazione), la stessa sarebbe inesorabilmente ribaltata nel caso si arrivasse al giudizio di Cassazione.



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