Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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La nuova riscossione IVA, IRPEF e IRAP



Il D.L 78/10 ha introdotto delle rilevanti novità al sistema della riscossione mediante ruolo.
Queste novità si applicano solo alle somme dovute per IVA, IRPEF o IRAP (ma non alle somme dovute a seguito dei controlli formali di cui agli artt. 36 bis e ter del dpr 600/73) relativi a periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 (dichiarazioni 2008) e per i quali l'avviso di accertamento sia stato inviato dopo il 1 ottobre 2011. Per gli altri tributi si continua ad applicare il sistema descritto qui
Tanto premesso, a seguito di questa modifica legislativa a partire dalle date suddette non sarà più notificata alcuna cartella di pagamento al contribuente.

Ed infatti la norma ha attribuito l'efficacia di titolo esecutivo già all'avviso di accertamento.

In parole semplici:

Prima della modifica, il contribuente riceveva un avviso di accertamento, attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate quantificava il dovuto. Per potere procedere ad esecuzione forzata, tuttavia, era necessario che l'Agenzia iscrivesse la somma a ruolo ed era il ruolo a costituire titolo esecutivo.

Dopo tale iscrizione a ruolo, l'agente per la riscossione, doveva notificare la cartella di pagamento che costituiva atto di precetto.

Solo dopo la notifica della cartella di pagamento, l'agente per la riscossione, in caso di persistente inadempimento da parte del contribuente, avrebbe potuto agire con il pignoramento o il fermo amministrativo.

Bene, a partire dall'ottobre 2011 e per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 (dichiarazioni 2008), l'avviso di accertamento si “sostituirà” alla cartella di pagamento (ovviamente, sempre che si tratti di IVA, IRPEF o IRAP e comunque escluse le somme dovute a seguito dei controlli formali di cui agli artt. 36 bis e ter del dpr 600/73).

Tale “nuovo” avviso di accertamento dovrà contenere l'intimazione a pagare il dovuto entro il termine utile per proporre il ricorso, cioè entro 60 giorni dalla notifica.

Se entro questi 60 giorni il contribuente non paga né propone ricorso, l'avviso di accertamento diventa definitivo.

Decorsi 30 giorni dalla data in cui l'avviso è divenuto definitivo, l'Agenzia delle Entrate affida la riscossione all'Agente per la riscossione (Equitalia/Serit).

Quindi, la riscossione sarà affidata ad Equitalia/Serit decorsi 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Tuttavia, se l'agenzia delle entrate è in possesso di fondati elementi che possano far temere un esito negativo della riscossione, può affidare in carico le somme ad Equitalia/Serit immediatamente allo scadere del sessantesimo giorno dalla notifica dell'avviso di accertamento, senza attendere i successivi 30 giorni.

L'agente per la riscossione, ricevuto il carico, dovrà inviare una raccomandata semplice (quindi senza avviso di ricevimento) con la quale informa il contribuente di avere preso in carico la riscossione. Questa raccomandata deve essere spedita allo stesso indirizzo al quale è stato spedito l'avviso di accertamento.

Questa norma sembrerebbe dettata al fine di evitare all'Agente per la riscossione uno specifico obbligo di attivarsi per rinvenire l'indirizzo attuale e corretto del contribuente, potendosi limitare a “ricopiare” l'indirizzo riportato nell'avviso di accertamento. Ritengo, pertanto, che, qualora l'agente per la riscossione fosse, per qualsiasi motivo, a conoscenza del fatto che il contribuente risiede effettivamente presso un indirizzo diverso, potrebbe legittimamente ivi inviare la raccomandata, anche se tale indirizzo fosse differente da quello al quale è stato spedito l'avviso di accertamento.

In ogni caso, l'agente per la riscossione non potrà immediatamente procedere ad esecuzione forzata, in quanto la stessa è automaticamente sospesa per 180 giorni, a partire dalla presa in carico. Tuttavia, questa sospensione opera solo per il pignoramento e non per il fermo amministrativo, l'iscrizione di ipoteca ed ogni altra azione posta a tutela del creditore. Questi ultimi, infatti, sono atti di natura cautelare e conservativa e non costituiscono tecnicamente atti di esecuzione.

La sospensione suddetta, inoltre, non opera nel caso in cui l'agente per la riscossione, successivamente all'affidamento del carico, abbia fondato motivo di temere un esito negativo della riscossione. In questo caso, quindi, Equitalia/Serit può iniziare immediatamente l'esecuzione e non ha neppure l'obbligo di inviare la raccomandata semplice con la quale avverte il contribuente di avere preso in carico le somme.

L'esecuzione deve iniziare entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo, cioè come abbiamo detto decorsi 60 giorni dalla notifica dello stesso, senza che il contribuente abbia presentato ricorso.

Questo significa che se, per esempio, l'accertamento è diventato definitivo nel 2012, l'esecuzione forzata dovrà necessariamente iniziare entro il 31 dicembre del 2015. Altrimenti l'Agente per la riscossione decadrà dal diritto di riscuotere le somme.

In ogni caso, se è trascorso più di un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento, l'esecuzione deve essere preceduta dall'invio di un avviso di intimazione. Attenzione, tale avviso è richiesto solo per l'avvio dell'esecuzione (cioè per il pignoramento) e non delle misure cautelari (fermo/ipoteca). Quindi, Equitalia/Serit può notificarti un preavviso di fermo o di ipoteca senza farli precedere da un avviso di intimazione, anche se è passato più di un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Nel caso in cui sia presentato ricorso contro l'avviso di accertamento, l'agente per la riscossione può comunque riscuotere fino alla metà delle somme affidate in carico.

Questo, tuttavia, potrà avvenire solo nel caso in cui la Commissione Tributaria non abbia accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnata o comunque tale istanza non sia stata avanzata dal contribuente/ricorrente.

Se tale istanza è accolta, infatti, l'efficacia esecutiva dell'atto è interamente sospesa e l'agente per la riscossione non potrà riscuotere nemmeno la metà degli importi affidati in carico.

Come specificato qui anche per i crediti di pertinenza INPS, a partire dal 1 gennaio 2011, si applica un sistema simile a quello che abbiamo descritto fino ad ora. Infatti non verrà più notificata alcuna cartella di pagamento ed il titolo esecutivo sarà costituito da un atto emesso dall'INPS e denominato “avviso di addebito”, in tutto e per tutto simile all'avviso di accertamento.

Da ultimo si ribadisce ancora una volta che questo nuovo sistema si applica solo a IRPEF, IVA e IRAP e comunque con l'esclusione delle somme dovute a norma degli artt. 36 bis e ter del DPR 600/73. Per tutti gli altri tributi e le altre somme di varia natura, la cui riscossione è affidata all'agente per la riscossione (per esempio, imposta di bollo) si continua ad applicare il sistema meglio descritto qui.


L' art. 7 lettera gg-quinques DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 ha introdotto una importante novità che si applica a qualunque debito (che sia per IRPEF, IVA, contributi INPS ecc. ecc.) purché inferiore ad € 2000.

In questo caso, infatti, l'agente per la riscossione non potrà porre in essere azioni cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) se prima non avrà inviato 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l'uno dall'altro. Tali invii devono avvenire per posta ordinaria.



Commenti

salve gentile avvocato, volevo porle dei quesiti:

mi sono arrivate in data 9.11.2012 nove intimazioni di pagamento da parte di equitalia, notificate alla mia nuova residenza e ritirate da mio marito. Per alcune sono riuscita io a rintracciare le relative cartelle di pagamento, ma in nessuna era contenuta la descrizione dei tributi. Inoltre, le cartelle di pagamento notificatemi già da tempo, pur avendo cambiato residenza regolarmente al mio comune di appartenenza, venivano notificate nella mia vecchia residenza. Cosa posso fare? Si possono dichiarare nulle le intimazioni di pagamento? e per le cartelle notificate ad altra residenza? Grazie e buon lavoro

Le notifiche effettuate presso un indirizzo errato (con ciò intendendosi un indirizzo diverso da quello presente all'anagrafe) sono da annullarsi (salvo che il cambio di residenza sia stato comunicato meno di 30 giorni prima). I modi ed i termini dell'impugnazione dipendono dalla natura del tributo come descritto

qui.

Grazie Avvocato per la risposta, ma in merito alle intimazioni di pagamento che non contengono la descrizione dei tributi, cosa posso fare? Si possono dichiarare mute?

Buon lavoro

Il sollecito di pagamento non deve contenere la descrizione dei tributi, in quanto tale elemento è presente nella cartella di pagamento.

Ma non riguarda un sollecito, ma intimazione di pagamento ed ho letto che le intimazioni di pagamento senza descrizione dei relativi tributi si chiamano mute, è vero?

Ho scritto sollecito di pagamento per errore.
Si dicono "muti" gli atti privi dell'indicazione del responsabile del procedimento. L'eventuale assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento nell'intimazione, comunque, non è motivo di nullità (salvo isolate sentenze di commissioni tributarie, che hanno come precedente scarsa autorevolezza. La Corte Costituzionale, sentenza n. 58/09, ha chiarito che l'art. 7 dello statuto dei contribuenti non prevede alcuna nullità).

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