D. Lgs. 546/92 Titolo 2 - Capo 1 - Sezione 2 - L'esame preliminare del ricorso (artt. 27 - 29)
Capo I - Il procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
Sezione 2 - L'esame preliminare del ricorso (artt. 27 - 29)
1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.
2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.
1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da
notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.
2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni
dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato.
3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le
altre parti possono presentare memorie.
4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il
reclamo in camera di consiglio.
5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità
del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con
decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa
commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi
ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.
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