Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Ordinanza del Prefetto - Termini




Contro le multe si può fare ricorso al Giudice di Pace oppure al Prefetto.

Se si sceglie la via del ricorso al Prefetto, non è necessario affrontare alcuna spesa - se non quella necessaria per l'invio della raccomandata, se non si consegna a mano il ricorso - ma nel caso in cui il Prefetto confermi la sanzione, l'importo di quest'ultima aumenta sino al doppio del minimo edittale.

Generalmente, i Prefetti tendono ad assecondare le ragioni dell'Organo accertatore, cioè a dare torto al ricorrente e per questo motivo è consigliabile perferire il ricorso al Giudice di Pace in tutti quei casi in cui l'invalidità del verbale non sia assolutamente macroscopica.

Il Prefetto decide sul ricorso emettendo un'ordinanza, con la quale ordina l'archiviazione degli atti, nel caso dia ragione al ricorrente oppure il pagamento del doppio del minimo edittale, nel caso in cui rigetti il ricorso.

Contro la decisione del Prefetto si può fare ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

Il Prefetto deve emettere l'ordinanza entro termini ben precisi; se non rispetta tali termini, il ricorso si intende automaticamente accolto.

Dopo avere emesso l'ordinanza, essa deve essere notificata in ogni caso al ricorrente ed anche questo adempimento deve essere svolto entro termini ben precisi. Se tali termini non vengono rispettati, l'ordinanza che rigetta il ricorso è invalida e si può chiederne l'annullamento con il ricorso al Giudice di Pace.

In questo articolo, spiegherò in dettaglio quali sono questi termini e come calcolarli. Essi sono indicati dagli articoli 203 e 204 del codice della strada.
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I termini di adozione dell'ordinanza del Prefetto

Iniziamo con i termini di adozione dell'ordinanza.
Si tratta di diversi termini che devono essere calcolati a catena nel senso che allo spirare di uno inizia a decorrere l'altro. Ai fini della tempestività dell'emissione, però, conta il cumulo di tutti questi termini. Questo significa che se uno di tali termini non è stato rispettato, ma l'ordinanza è stata comunque emessa entro la data risultante dal cumulo di tutti i termini, allora essa è tempestiva. Sarà tutto chiarissimo con gli esempi che farò più avanti.

Bisogna innanzitutto distinguere il caso in cui il ricorso sia stato presentato all'Organo accertatore ed il caso in cui sia stato presentato direttamente al Prefetto. Iniziamo da quest'ultimo.

Dal momento della ricezione del ricorso, il Prefetto deve trasmetterlo all'Organo accertatore entro 30 giorni; ciò al fine di permettere a tale organo di presentare le proprie deduzioni ed osservazioni.

Dal momento della ricezione degli atti da parte del Prefetto, l'Organo accertatore ha 60 giorni per restituire gli atti al Prefetto con le proprie deduzioni, osservazioni nonchè la prova dell'avvenuta contestazione e, ove necessario, della notifica.

Dal momento della restituzione degli atti da parte dell'Organo accertatore, il Prefetto ha 120 giorni per emettere l'ordinanza, altrimenti il ricorso si intende accolto.

Quando il ricorso non è presentato al Prefetto, ma all'Organo accertatore, non si applica il primo termine che ho elencato (in quanto ovviamente sarebbe inutile) ma si parte dal secondo. Cioè, l'Organo accertatore ha 60 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione del ricorso, per trasmettere gli atti (con le proprie deduzioni ed osservazioni) al Prefetto, il quale avrà i successivi 120 giorni per emettere l'ordinanza.

Come ho già detto, però, al fine di stabilire la tempestività dell'ordinanza non si deve guardare ai singoli termini, ma al cumulo di essi. Cioè, se per esempio l'Organo accertatore invia gli atti al Prefetto decorsi 61 giorni dalla ricezione del ricorso, ma il Prefetto adotta comunque l'Ordinanza prima dello spirare del cumulo del termine di 60 giorni e di quello di 120 giorni, essa è perfettamente valida.

In genere, si riassume quanto sopra spiegando che l'ordinanza deve essere emessa entro 180 giorni (60+120) dalla ricezione del ricorso, nel caso in cui esso sia stato presentato all'organo accertatore; e 210 giorni (30+60+120) nel caso in cui sia stato presentanto al Prefetto.

Tuttavia, ritengo che questo sistema di conteggio dei termini non sia il più preciso. Ritengo infatti che i termini debbano essere calcolati per come indicato da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione nel caso di termini cumulativi. E cioè non ci si deve limitare ad applicare un termine che sia il risultato della somma algebrica dei vari termini, ma bisogna calcolare per ogni termine la scadenza precisa e far partire il termine successivo da essa.

La differenza è sostanziale, perchè quando un termine scade in un giorno festivo, esso è di diritto prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Per esempio, se il termine di 60 giorni scade la domenica di pasqua, allora non è affatto corretto dire che l'ordinanza deve essere emessa entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso, perchè i 120 giorni del secondo termine della catena non devono iniziare a decorrere dalla domenica di pasqua, ma dal martedì successivo, giorno in cui è scaduto - per via della proroga di diritto - il termine di 60 giorni.

A conforto di quanto sopra, segnalo la sentenza n. 16073/04 della Corte di Cassazione, nelle motivazioni della quale la Corte ha effettuato in concreto un calcolo dei termini di emissione dell'Ordinanza (all'epoca di lunghezza diversa, ma ciò non cambia il concetto) secondo quanto ho appena indicato.
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La richiesta di audizione personale

Quando si presenta il ricorso al Prefetto, è possibile chiedere l'audizione personale; cioè chiedere di essere convocati per potere meglio esprorre le proprie ragioni.

Nel caso in cui il Prefetto manchi di convocare il ricorrente che ne abbia fatto richiesta, l'ordinanza è nulla.

Quando si è convocati, però, ciò produce effetti rilevanti sui termini di emissione dell'ordinanza.

Ed infatti, nel momento in cui il Prefetto notifica la convocazione, il termine di 120 giorni si interrompe. Quando un termine si interrompe è come se si resettasse, cioè ricomincia da capo il suo corso.
Nel caso del termine di adozione dell'ordinanza, esso, non solo si interrompe con la notifica della convocazione, ma rimane sospeso fino al giorno dell'audizione. Quando un termine è sospeso, vuol dire che il suo corso rimane in pausa durante la sospensione, quindi anche se non ricomincia di nuovo a decorrere dall'inizio, comunque esso non scorre durante la sospensione.

In altre parole, quando il Prefetto notifica la convocazione, il termine di 120 giorni inizia a decorrere nuovamente dal giorno in cui avviene (o era fissata, nel caso in cui il ricorrente non si sia presentato) l'audizione. Quindi in questo caso per sapere se l'ordinanza è stata emessa tempestivamente bisogna contare 120 giorni a partire dalla data in cui si è svolta (o doveva svolgersi) l'audizione.

Ovviamente, se la notifica della convocazione avviene dopo lo scadere dei primi 120 giorni non può esserci alcuna interruzione nè sospensione, in quanto può essere interrotto o sospeso solo un termine che non sia ancora scaduto. In questo caso, quindi, l'ordinanza è comunque tardiva ed il ricorso deve intendersi accolto.

Abbiamo sviluppato un'applicazione web in grado di verificare se i termini di emissione dell'Ordinanza sono stati rispettati. Per utilizzarla basta selezionare tra i casi specifici la voce "Adozione Ordinanza Prefetto a seguito di ricorso" e compilare il form.
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Il termine di notifica dell'ordinanza del Prefetto

Una volta emessa, l'ordinanza essa deve essere notificata al ricorrente entro il termine di 150 giorni.
Qualora questo termine non sia rispettato, l'ordinanza è nulla e può essere impugnata dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica.

Anche questo termine è verificabile con l'applicazione linkata più sopra, scegliendo il relativo caso specifico.
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Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
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Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
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