Ordinanza del Prefetto - Termini
Contro le multe si può fare ricorso al Giudice di Pace oppure al Prefetto.
Se si sceglie la via del ricorso al Prefetto, non è necessario affrontare alcuna spesa - se non quella necessaria per l'invio della raccomandata, se non si consegna a mano il ricorso - ma nel caso in cui il Prefetto confermi la sanzione, l'importo di quest'ultima aumenta sino al doppio del minimo edittale.
Generalmente, i Prefetti tendono ad assecondare le ragioni dell'Organo accertatore, cioè a dare torto al ricorrente e per questo motivo è consigliabile perferire il ricorso al Giudice di Pace in tutti quei casi in cui l'invalidità del verbale non sia assolutamente macroscopica.
Il Prefetto decide sul ricorso emettendo un'ordinanza, con la quale ordina l'archiviazione degli atti, nel caso dia ragione al ricorrente oppure il pagamento del doppio del minimo edittale, nel caso in cui rigetti il ricorso.
Contro la decisione del Prefetto si può fare ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
Il Prefetto deve emettere l'ordinanza entro termini ben precisi; se non rispetta tali termini, il ricorso si intende automaticamente accolto.
Dopo avere emesso l'ordinanza, essa deve essere notificata in ogni caso al ricorrente ed anche questo adempimento deve essere svolto entro termini ben precisi. Se tali termini non vengono rispettati, l'ordinanza che rigetta il ricorso è invalida e si può chiederne l'annullamento con il ricorso al Giudice di Pace.
In questo articolo, spiegherò in dettaglio quali sono questi termini e come calcolarli. Essi sono indicati dagli articoli 203 e 204 del codice della strada.
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Iniziamo con i termini di adozione dell'ordinanza.
Si tratta di diversi termini che devono essere calcolati a catena nel senso che allo spirare di uno inizia a decorrere l'altro. Ai fini della tempestività dell'emissione, però, conta il cumulo di tutti questi termini. Questo significa che se uno di tali termini non è stato rispettato, ma l'ordinanza è stata comunque emessa entro la data risultante dal cumulo di tutti i termini, allora essa è tempestiva. Sarà tutto chiarissimo con gli esempi che farò più avanti.
Bisogna innanzitutto distinguere il caso in cui il ricorso sia stato presentato all'Organo accertatore ed il caso in cui sia stato presentato direttamente al Prefetto. Iniziamo da quest'ultimo.
Dal momento della ricezione del ricorso, il Prefetto deve trasmetterlo all'Organo accertatore entro 30 giorni; ciò al fine di permettere a tale organo di presentare le proprie deduzioni ed osservazioni.
Dal momento della ricezione degli atti da parte del Prefetto, l'Organo accertatore ha 60 giorni per restituire gli atti al Prefetto con le proprie deduzioni, osservazioni nonchè la prova dell'avvenuta contestazione e, ove necessario, della notifica.
Dal momento della restituzione degli atti da parte dell'Organo accertatore, il Prefetto ha 120 giorni per emettere l'ordinanza, altrimenti il ricorso si intende accolto.
Quando il ricorso non è presentato al Prefetto, ma all'Organo accertatore, non si applica il primo termine che ho elencato (in quanto ovviamente sarebbe inutile) ma si parte dal secondo. Cioè, l'Organo accertatore ha 60 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione del ricorso, per trasmettere gli atti (con le proprie deduzioni ed osservazioni) al Prefetto, il quale avrà i successivi 120 giorni per emettere l'ordinanza.
Come ho già detto, però, al fine di stabilire la tempestività dell'ordinanza non si deve guardare ai singoli termini, ma al cumulo di essi. Cioè, se per esempio l'Organo accertatore invia gli atti al Prefetto decorsi 61 giorni dalla ricezione del ricorso, ma il Prefetto adotta comunque l'Ordinanza prima dello spirare del cumulo del termine di 60 giorni e di quello di 120 giorni, essa è perfettamente valida.
In genere, si riassume quanto sopra spiegando che l'ordinanza deve essere emessa entro 180 giorni (60+120) dalla ricezione del ricorso, nel caso in cui esso sia stato presentato all'organo accertatore; e 210 giorni (30+60+120) nel caso in cui sia stato presentanto al Prefetto.
Tuttavia, ritengo che questo sistema di conteggio dei termini non sia il più preciso. Ritengo infatti che i termini debbano essere calcolati per come indicato da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione nel caso di termini cumulativi. E cioè non ci si deve limitare ad applicare un termine che sia il risultato della somma algebrica dei vari termini, ma bisogna calcolare per ogni termine la scadenza precisa e far partire il termine successivo da essa.
La differenza è sostanziale, perchè quando un termine scade in un giorno festivo, esso è di diritto prorogato al primo giorno lavorativo utile.
Per esempio, se il termine di 60 giorni scade la domenica di pasqua, allora non è affatto corretto dire che l'ordinanza deve essere emessa entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso, perchè i 120 giorni del secondo termine della catena non devono iniziare a decorrere dalla domenica di pasqua, ma dal martedì successivo, giorno in cui è scaduto - per via della proroga di diritto - il termine di 60 giorni.
A conforto di quanto sopra, segnalo la sentenza n. 16073/04 della Corte di Cassazione, nelle motivazioni della quale la Corte ha effettuato in concreto un calcolo dei termini di emissione dell'Ordinanza (all'epoca di lunghezza diversa, ma ciò non cambia il concetto) secondo quanto ho appena indicato.
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Quando si presenta il ricorso al Prefetto, è possibile chiedere l'audizione personale; cioè chiedere di essere convocati per potere meglio esprorre le proprie ragioni.
Nel caso in cui il Prefetto manchi di convocare il ricorrente che ne abbia fatto richiesta, l'ordinanza è nulla.
Quando si è convocati, però, ciò produce effetti rilevanti sui termini di emissione dell'ordinanza.
Ed infatti, nel momento in cui il Prefetto notifica la convocazione, il termine di 120 giorni si interrompe. Quando un termine si interrompe è come se si resettasse, cioè ricomincia da capo il suo corso.
Nel caso del termine di adozione dell'ordinanza, esso, non solo si interrompe con la notifica della convocazione, ma rimane sospeso fino al giorno dell'audizione. Quando un termine è sospeso, vuol dire che il suo corso rimane in pausa durante la sospensione, quindi anche se non ricomincia di nuovo a decorrere dall'inizio, comunque esso non scorre durante la sospensione.
In altre parole, quando il Prefetto notifica la convocazione, il termine di 120 giorni inizia a decorrere nuovamente dal giorno in cui avviene (o era fissata, nel caso in cui il ricorrente non si sia presentato) l'audizione. Quindi in questo caso per sapere se l'ordinanza è stata emessa tempestivamente bisogna contare 120 giorni a partire dalla data in cui si è svolta (o doveva svolgersi) l'audizione.
Ovviamente, se la notifica della convocazione avviene dopo lo scadere dei primi 120 giorni non può esserci alcuna interruzione nè sospensione, in quanto può essere interrotto o sospeso solo un termine che non sia ancora scaduto. In questo caso, quindi, l'ordinanza è comunque tardiva ed il ricorso deve intendersi accolto.
Abbiamo sviluppato un'applicazione web in grado di verificare se i termini di emissione dell'Ordinanza sono stati rispettati. Per utilizzarla basta selezionare tra i casi specifici la voce "Adozione Ordinanza Prefetto a seguito di ricorso" e compilare il form.
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Una volta emessa, l'ordinanza essa deve essere notificata al ricorrente entro il termine di 150 giorni.
Qualora questo termine non sia rispettato, l'ordinanza è nulla e può essere impugnata dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica.
Anche questo termine è verificabile con l'applicazione linkata più sopra, scegliendo il relativo caso specifico.
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