Dpr 602/73 Aggiornato - Titolo 4
NORME TRANSITORIE E FINALI
Versamento delle ritenute sui dividendi.
Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione è deliberata anteriormente al 1° gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.
Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi.
Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.
Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1974, rimangono in vigore gli artt. 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.
Per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto.
Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.
La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nell'art. 18 (1).
Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.
(1) Comma modificato dall'art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.
Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974.
I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.
Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 né per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.
Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorché l'iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 20 aprile 1974, n. 116.
Ammontare degli acconti.
Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:
a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 ;
b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a);
c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;
d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;
e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.
L'aliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e 26 ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.
Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma è dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 20 aprile 1974, n. 116.
Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974.
Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.
Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.
Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall'imposta locale sui redditi dovuta per l'anno 1974.
Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli artt. 15, secondo comma, e 16 quarto comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle società trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della società risultante dalla trasformazione o fusione o della società incorporante.
Se gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1974 o agli accertamenti di ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sarà effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d'imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d'imposta successivo (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 20 aprile 1974, n. 116.
Riscossione degli acconti.
Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta alla autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (1).
La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venir meno il diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.
Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l'annotazione "acconti d'imposta per l'anno 1974".
Per la riscossione degli acconti di imposta di cui all'art. 100-bis si applicano le disposizioni del presente decreto (2).
(1) Comma sostituito dall'art. 3, d.l. 6 luglio 1974, n. 259.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 20 aprile 1974, n. 116, conv. in l. 17 agosto 1974, n. 384.
Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974.
[L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle società e associazioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 1975, sono riscosse, oltre che nei termini stabiliti dagli artt. 11, 13, 17 e 18, in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di novembre 1975 e febbraio 1976 o al giorno 10 dei mesi di febbraio ed aprile 1976 mediante iscrizione in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza rispettivamente entro il 15 dei mesi di settembre e dicembre 1975.
Le imposte non iscritte, per qualsiasi motivo, nei ruoli principali di cui al precedente comma sono iscritte, senza la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza, in ruoli straordinari con scadenza non posteriore al giorno 10 del mese di aprile 1976.
Per l'iscrizione nei ruoli speciali delle somme di cui al secondo comma dell'art. 17, relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 1975, il termine ivi previsto è prorogato di un anno.] (1)
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 4, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 e, successivamente abrogato dall'art. 16, l. 2 dicembre 1975, n. 576.
Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi.
I termini per proporre ricorsi o istanze pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi.
Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste agli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.
Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato.
Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l'autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate agli esattori circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione (1).
(1) Articolo modificato dall'art. 1, d.p.r. 13 dicembre 1977, n. 1119.
Disposizioni abrogate.
A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.
Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.
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