Dpr 602/73 aggiornato - Titolo 3
SANZIONI
Ritardi od omessi versamenti diretti.
[Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma,lettera C), o li effettua in misura inferiore è soggetto alla sopratassa del quindici per cento delle somme non versate. La sopratassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36- bis, secondo comma, e 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (1).
Le sopratasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza (2).
[Chi nel corso di un anno solare non ha effettuato versamenti di ritenute alla fonte per un ammontare complessivo superiore a cinquanta milioni di lire è punito, indipendentemente dalle altre sanzioni, con la multa da un quarto alla metà della somma non versata. La stessa pena si applica se trattasi di singoli versamenti per ammontare superiore a cinquanta milioni di lire effettuati con un ritardo di oltre cinque giorni dalla scadenza.] (3)
É fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9 (4) (5). ] (6)
(1) Comma modificato dall’articolo 3, comma 24, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e, successivamente, dall’articolo 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309.
(2) Comma modificato dall’articolo 3, comma 24, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
(3) Comma abrogato dall’articolo 13, comma 1, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1982, n. 516 a decorrere dal 1° gennaio 1983.
(4) Per le modifiche alla sopratassa stabilita di cui al presente articolo vedi l’articolo 1, comma 1, del D.L. 4 marzo 1973, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160; l’articolo 1, comma 1, del D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1982, n. 5; l’articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473.
(5) Per una deroga al presente articolo vedi l’articolo 3, comma 209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(6) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
Mancata o irregolare documentazione probatoria.
[1. È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.(1).] (2)
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 6, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni in L. 27 luglio 1994, n. 473.
(2) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
Versamenti ad ufficio incompetente.
[E' soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate:
a ) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente;
b ) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali è prescritto il versamento diretto all'esattoria;
c ) chi versa in esattoria somme delle quali è prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria. ] (1)
(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 del D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249 e, successivamente, abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
Incompletezza delle distinte di versamento.
[Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all'art. 7 si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire tremila a lire ventimila.
L'esattore è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio delle imposte.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte.
[Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto alla soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 quando sia stato omesso il versamento.] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
Pagamenti di crediti a contribuenti morosi.
[ Per l'inosservanza della disposizione dell'art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli.
[Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.] (1)
[Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morosità.] (2)
[Se il mancato pagamento è posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma (3).] (4)
[La dichiarazione di fallimento può essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purchè si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente.] (5)
[Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica.] (6)
[Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni (7)] (8)
[La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacità prevista nell'art. 2641 del codice civile nonchè la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140 del codice penale.] (9)
(1) Comma abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
(2) Comma abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
(3) La Corte costituzionale con sentenza 9 marzo 1992, n. 89 (in Gazz. Uff. 18 marzo 1992, n. 12 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma.
(4) Comma abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
(5) Comma abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
(6) Comma abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
(7) Comma sostituito dall'articolo 15, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
(8) Comma abrogato dall'art. 25, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74.
(9) Comma abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
Applicazione delle sanzioni.
[Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all'applicazione delle pene pecuniarie e della soprattassa e a fare rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni costituenti reato. Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Le pene pecuniarie e soprattasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Se è stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell'ultima decisione non impugnata.
Le soprattasse dovute ai sensi dell'art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono (1).
Al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza
L'ammontare delle pene pecuniarie e delle soprattasse spetta in ogni caso allo Stato.] (2)
(1) Comma aggiunto dall'articolo 3, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
(2) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471.
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