Dpr 602/73 Aggiornato - Titolo 2 Capo 4 sezione 2
CONCORDATO PREVENTIVO E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata.
1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (1).
(1) Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
[All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull'espropriazione immobiliare.
Il termine ad adempiere fissato nell'avviso di mora è ridotto a ventiquattro ore.
La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalità previste dal codice della navigazione per il pignoramento.
Il prezzo base dell'incanto è determinato dal pretore sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano.
Non è applicabile l'art. 87 del presente decreto.] (1)
(1) Articolo soppresso dall'articolo 16 del D.LGS 26 febbraio 1999, n. 46
[1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne comunicazione al debitore.
3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall' art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.] (1)
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 5 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e successivamente soppresso dall'articolo 16 del D.LGS 26 febbraio 1999, n. 46.
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