Dpr 602/73 Aggiornato - Titolo 2 Capo 4 Sezione 1
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo (1) .
1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.
2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell' articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima (2).
(1) Articolo sostituito dall'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e, da ultimo, dall'art. 3, d.l. 8 luglio 2002, n. 138, conv., con modificazioni, in l. 8 agosto 2002, n. 178.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 29, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
Ammissione al passivo con riserva.
1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.
4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.
5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo117 della medesima legge (1) (2).
(1) Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (art. 31, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
Esenzione dell'azione revocatoria.
1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (1).
(1) Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
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