Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Dpr 602/73 Aggiornato - Titolo 2 Capo 2 Sezione 3



Dpr 602/73 - Titolo 2 - Capo 2 - Sezione 3
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
Artt. 72 - 75bis



Art.72
Pignoramento di fitti o pigioni.

1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile (1).
(1) Articolo sostituito dall'articolo 24, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

Art.72 bis
(Pignoramento dei crediti verso terzi). (1).

1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica (2);
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme (3).
1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (4).
2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.
(1) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 40 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, e sostituito dall' articolo 2, comma 6, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(2) Lettera modificata dall'articolo 52, comma 1, lettera e), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(3) Comma modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art.72 ter
(Limiti di pignorabilita') (1).

1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo (2).
(1) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del D.L. 2 marzo 2012, n, 16.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 52, comma 1, lettera f), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art.73
Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi (1).

1. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo (2).
1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall’agente della riscossione anche con le modalità previste dall’articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita (3).
(1) Articolo sostituito dall'articolo 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Comma modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, e successivamente dall'articolo 1, comma 142, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 142, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art.74
Vendita e assegnazione dei crediti pignorati.

1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo (1).
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere (2).
(1) Comma modificato dall'art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(2) Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

Art.75
Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni.

1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge (1).
(1) Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

Art.75 bis
Dichiarazione stragiudiziale del terzo

1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, l’agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All’irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell’agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall’articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l’informativa prevista dall’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e sostituito dall'articolo 2, comma 8, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

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