Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Dpr 602/73 Aggiornato - Titolo 2 Capo 1



Dpr 602/73 - Titolo 2 - Capo 1
Disposizioni generali
Artt. 45 - 48bis



Art.45
Riscossione coattiva.

1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo (1).
(1) Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

Art.46
Delega ad altro concessionario.

1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato (1).
(1) Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

Art.47
Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche.

1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto (1).
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni (2).
(1) Comma modificato dall'art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193, a decorrere dal 1° luglio 1999.
(2) Articolo sostituito dall'art. 16, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.

Art.47 bis
(Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili) (1).

1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2 (2).
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.
(1) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 40 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
(2) Comma modificato dall'articolo 83, comma 23-ter, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

Art.48
Tasse e diritti per atti giudiziari.

1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio (1).
(1) Articolo sostituito dall'articolo 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Art.48 bis
(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) (1) (2).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto (3).
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 .
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito (4).
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(2) Per le modalita' di attuazione del presente articolo vedi il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
(3) Comma modificato dall'articolo 19 del D.L. 1 ottobre 2007, n.159, dall'articolo 2, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dall'articolo 9, comma 1-bis, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64
(4) Comma aggiunto dall'articolo 19 del D.L. 1 ottobre 2007, n.159.

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Termine

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