Dpr 602/73 Aggiornato Titolo 1 Capo 2
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
Definizioni.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "concessionario": il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) "ruolo": l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario (1).
(1) Articolo sostituito dall'art. 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
Oggetto e specie dei ruoli.
1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.
3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.
(1) Articolo modificato dall’articolo 3, comma 7, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, successivamente, dall’articolo 2, del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 e, da ultimo, sostituito dall'art. 3, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
Formazione e contenuto dei ruoli (1).
1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce (2).
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione (3).
4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo (4).
(1) Articolo modificato dall’articolo 2, del D.P.R. 30 settembre 1975, n. 483; dall’articolo 3, comma 8, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920; dall’articolo 24, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449; dall'articolo 31, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, successivamente, sostituito dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’articolo 1, comma 5-ter, lettera e), del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.
(3) Comma modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e, successivamente, dall’articolo 1, comma 417, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(4) Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’articolo 1, comma 5-ter, lettera e), del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.
Importo minimo iscrivibile a ruolo.
1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46 a decorrere dal 1° luglio 1999.
Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'intendenza.
[I ruoli principali e suppletivi sono di regola formati e consegnati all'intendenza di finanza entro il 15 febbraio, il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 dicembre di ciascun anno. ]
Dalla consegna dei ruoli all'intendenza di finanza è redatto processo verbale induplice esemplare. Uno di tali esemplari deve restare affisso in apposito albo in locali aperti al pubblico presso l'ufficio delle imposte dal giorno 5 al giorno 15 del mese successivo a quello della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza (1).] (2)
(1) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 9, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
(2) Articolo abrogato dall'art. 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni (1);
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie (2) (3).
(1) Lettera modificata dall'art. 2, d.p.r. 14 aprile 1982, n. 309.
(2) Articolo sostituito dall'art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.
(3) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati (1).
[Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
a ) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della metà dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;
b ) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;
c ) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato (2). ] (3)
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi (4) (5).
(1) Comma modificato dall’articolo 62-quinquies, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427; successivamente sostituito dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 e, da ultimo, modificato dall’articolo 7, comma 2-quinquies, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Il presente comma si applica all'imposta sul valore aggiunto con riferimento ai ruoli da rendere esecutivi dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193. .
(2) A norma dell’articolo 5, comma 7, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, la misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere a ) e b ) del presente comma è rispettivamente elevata a due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile determinato dalla commissione tributaria di secondo grado.
(3) Comma abrogato dall’ articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46a decorrere dal 1° luglio 1999.
(4) Comma aggiunto dall’.articolo 3, comma 11, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
(5) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
Iscrizioni nei ruoli straordinari.
1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
Versamenti diretti non computati.
[Se i versamenti diretti effettuati dal contribuente, ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), non sono stati dedotti, per qualunque causa, in sede di formazione del ruolo, l'ufficio delle imposte, su segnalazione dell'esattore o su istanza del contribuente, provvede allo sgravio dal ruolo della corrispondente somma. Per tale somma compete all'esattore soltanto l'aggio stabilito per la riscossione mediante versamenti diretti. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.
Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
[1 . Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio (1) (2). ] (3)
(1) Articolo modificato dall’articolo 16, comma 3, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, successivamente sostituito dall’articolo 3, comma 13, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Vedi inoltre l’articolo 1, comma 2-octies, del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212.
(3) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 5-ter, lettera a), del D.L. 17 giugno 2005, n. 106.
Ripartizione delle imposte in rate.
[Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.
L'imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.
Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile.
Le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei ruoli principali sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36-bis ed iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente.] (1)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 3, comma 14, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920; modificato dall’articolo 13, comma 1, del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787; dall’articolo 18, ultimo comma, del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 e, da ultimo , abrogato dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Dilazione del pagamento (1).
1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. [Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall’ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 77; l’ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca] (2).
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. [In tal caso, il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno]. (3)
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno (4).
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di concessione della rateazione (5).
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma (6).
[ 2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva ] (7).
3. In caso di mancato pagamento [della prima rata o, successivamente,], nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive (8):
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione (9).
[4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l’eventuale fidejussore o il terzo datore d’ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d’ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. (10)] (11)
(1) Articolo modificato dall’articolo 3, comma 15, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920; dall’articolo 3, del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506; dall’articolo 5, comma 4, lettera 0a), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30; dall’articolo 24, comma 2, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, da ultimo, sostituito dall’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. A norma dell'articolo 9, comma 3 sexies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 la dilazione del pagamento prevista dal presente articolo puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.
(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 1, comma 145, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall' articolo 36, comma 2-bis, lett. a) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e dall'articolo 83, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
(3) Comma inserito dall'articolo 10, comma 13-bis, del D.L 6 dicembre 2011, n. 201e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
(4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
(5) Comma inserito dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
(6) Comma inserito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(7) Comma abrogato dall' articolo 36, comma 2-bis, lett. b) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
(8) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.L. 2 marzo 2012, n 16 e successivamente dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.
(9) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 417 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'articolo 83, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
(10) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193, modificato dall'articolo 1, comma 417 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , dall'articolo 1, comma 145, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall' articolo 36, comma 2-bis, lett. c) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
(11) Comma abrogato dall'articolo 83, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
Art.19 bis
Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali.
1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (1) (2) (3)
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo (4).
(1) Articolo modificato dall’articolo 8, comma 1, del D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354; dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160; dall’articolo 3, comma 16, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920; dall’articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67; dall’articolo 14, comma 2, della legge 408; dall’articolo 13, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133; dall’articolo 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
(3) Per la determinazione della percentuale degli interessi, a partire da luglio 2003, di cui al presente articolo vedi articolo 3 del D.M. 27 giugno 2003. Successivamente, l'articolo 2, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009, ha previsto che a decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui al presente articolo, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.
(4) Comma modificato dall'art. 1, d.lg. 17 agosto 1999, n. 326.
Interessi per dilazione di pagamento (1) (2) (3)
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo (4).
L'ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo (3).
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 9, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Vedi, anche, l'art. 2, d.l. 4 marzo 1976, n. 30, conv. in l. 2 maggio 1976, n. 160 e l'art. 3, comma 141, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Per la determinazione della percentuale degli interessi, a partire da luglio 2003, di cui al presente articolo vedi articolo 4 del D.M. 27 giugno 2003. Successivamente, l' articolo 3, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009 , ha previsto che gli interessi per dilazione del pagamento, di cui al presente articolo, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009.
(4) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, del D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354; dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160; dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67; dall'articolo 13, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133; dall'articolo 3, comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e, successivamente, sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
Attribuzione degli interessi.
Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.
Esecutorietà dei ruoli.
1 . Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale .
2 . Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.
3 . Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorietà.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 14, comma 4, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, successivamente dall’articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, da ultimo, abrogato dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Consegna del ruolo al concessionario.
1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche (1).
(1) Articolo modificato dall'articolo 13, comma 2, del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e, successivamente, sostituito dall'articolo 10, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
Cartella di pagamento.
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; (1);
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-terdel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio (2).
2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (3).
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo (4).
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo (5) (6) .
(1) Lettera sostituita dall' articolo 37, comma 40 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(2) Comma modificato dall'articolo 1 del D.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, dall'articolo 1, comma 417della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005 ed infine dall'articolo 1 del D.L. 17 giugno 2005, n. 106.
(3) In riferimento al presente comma vedi: Circolare ENPALS 9 febbraio 2010, n.5.
(4) Comma aggiunto dall'art. 8, d.lg. 26 gennaio 2001, n. 32. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio 2001.
(5) Articolo modificato dall'articolo 3, del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'articolo 13, comma 3, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, dall'articolo 24, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, sostituito dall'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
(6) La Corte Costituzionale con sentenza 15 luglio 2005, n. 280, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario doveva notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del presente decreto.
Notificazione della cartella di pagamento.
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda (1).
La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l' articolo 149-bis del codice di procedura civile. (2).
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune (3).
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto ; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (4) (5) (6).
(1) Comma sostituito dall'art. 12, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46 e così modificato dall'art. 1, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(2) Comma inserito dall'articolo 38, comma 4, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre 2012, n. 258 (in Gazz.Uff., 28 novembre, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalita' stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziche' «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalita' stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».
(4) La Corte costituzionale, sentenza 7 novembre 2007, n. 366, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e del presente comma, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.
(5) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40.
(6) Comma inserito dall'articolo 38, comma 4, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
Luogo e tempo del pagamento.
[Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza.
Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa è tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione.
L'adempimento dell'anzidetta pubblicità deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
Modalità di pagamento (1).
1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.
2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.
3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria (2).
(1) Articolo modificato dall'articolo 5, comma 4, lettera a) D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 e, successivamente, sostituito dall'articolo 13 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 83, comma 23-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.
Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.
I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.
La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli (1).
Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro e delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.
[ Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata, da un rappresentante con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti. ] (2)
La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.
L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.
Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.
Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.
Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.
Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.
Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma (3).
(1) Comma sostituito dall'art. 14, l. 15 maggio 1997, n. 127.
(2) Comma abrogato dall'art. 14, l. 15 maggio 1997, n. 127.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 7 l. 2 agosto 1982, n. 512.
(Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta) (1).
1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.
5. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all’articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 13, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Vedi l'articolo 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo).
1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della certificazione. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. [Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica"] (3).
(1) Articolo inserito dall'articolo 31, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 13 bis, comma 3, lett. a) del D.L. 7 maggio 2012, n. 52.
(2) Vedi il D.M. 19 ottobre 2012.
(3) Comma modificato dall'articolo 13 bis, comma 2, lett. a), b) e c) del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, dall'articolo 16, comma 10, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e dall'articolo 9, comma 01, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64.
(Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario) (1).
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall' articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , di definizione ai sensi dell' articolo 5, comma 1-bis , dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , di conciliazione giudiziale ai sensi dell' articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine e' necessario che il credito sia certificato ai sensi dell' articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , o ai sensi dell' articolo 9, comma 3-ter, lettera b) , ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalita' idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilita' speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all' articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell' articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.
2. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
(1) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64
Rilancio della quietanza.
Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.
[L'esattore può rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte] (1).
Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario espressamente autorizzati dal titolare.
(1) Comma abrogato dall'art. 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
Interessi di mora (1) (2) (3).
1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi (4).
(1) Articolo modificato dall'articolo 13, comma 4, del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, dall'articolo 2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, dall'articolo 5, comma 4, lett. a), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, sostituito dall'articolo 14, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999 .
(2) Per una deroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi art. 27, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
(3) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare ENPALS 11 maggio 2009, n. 12; Circolare ENPALS 6 aprile 2009, n. 9: Circolare ENPALS 19 gennaio 2009, n.2; Circolare ENPALS 9 febbraio 2010, n. 5.
(4) Comma modificato dall'articolo 7, comma 2-sexies, del D.L. 30 maggio 2011, n. 70.Vedi anche il comma 2-septies del medesimo articolo 7 del D.L. 70 del 2011.
Imputazione dei pagamenti.
Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario.
Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora.
Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.
Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili.
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.
Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi.
Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento della imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.
La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche.
Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.
La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.
Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
Solidarietà del sostituto di imposta.
Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci.
I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento dell'imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.
Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
La responsabilità di cui ai commi precedenti e accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'art. 39 (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
Rimborso di ritenute dirette.
Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso (1).
Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo (2).
(1) Comma modificato dall'art. 34, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
Rimborso dei versamenti diretti (1).
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento (2).
L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata (3).
L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.
Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio (4) (5).
I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell' articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall' articolo 26-quater , comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti (6).
Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall' articolo 44 , primo comma (6).
(1) In riferimento al presente articolo vedi: Risoluzione - Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 agosto 2011 n. 85/E.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, l. 13 maggio 1999, n. 133.
(3) Comma modificato dall'art. 34, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(4) Comma così modificato dall'art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.
(5) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
(6) Comma inserito dall'articolo 2 del D.LGS. 30 maggio 2005, n. 143.
Sospensione amministrativa della riscossione (1) (2) .
1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del sette per cento annuo; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione .
(1) Articolo modificato dall'articolo 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'articolo 4, L. 28 febbraio 1980, n. 46, dall'articolo 7, comma 3, L. 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 13, comma 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, dall'articolo 12, comma 1-bis, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, dall'articolo 3, comma 114, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e, successivamente, sostituito dall'articolo 15, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
(2) Per la determinazione della percentuale degli interessi, a partire da luglio 2003, di cui al presente articolo vedi articolo 5 del D.M. 27 giugno 2003. Successivamente, l' articolo 4, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009 , ha previsto che gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione, di cui al presente articolo, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie.
[ 1. Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.] (1)
(1) Articolo sostituito dall'articolo 4, del D.L. 29 aprile 1994, n. 260 e, successivamente, abrogato dall'articolo 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
Rimborso d'ufficio.
Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.
La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis (1).
Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta (2).
(1) Comma sostituito dall'art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
Esecuzione del rimborso.
Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall'art. 43-bis (1).
Il concessionario è tenuto a rimborsare anche l'indennità di mora eventualmente riscossa.
Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.
L'elenco di rimborso è consegnato al concessionario il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.
Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse il concessionario annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione.
Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dal concessionario sotto la propria responsabilità fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce.
[ Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire mille. ] (2).
(1) Comma sostituito dall' art. 3, comma 94, lett. a), l. 28 dicembre 1995, n. 549.
(2) Comma abrogato dall'art. 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata.
Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo (1).
Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste (2).
Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso ordine in cui sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e, per ciascuno di essi, le generalità ed il domicilio fiscale; nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi; il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso (2) (3).
Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso (2) (4).
Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento (2).
I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera i), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171 (5).
Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.
Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte e della Banca di Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato - che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro (6) (7).
(1) Comma sostituito dall'art. 15, l. 30 dicembre 1991, n. 413.
(2) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originali commi secondo e terzo per effetto dell'art. 10, d.l. 30 dicembre 1979, n. 660, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 31.
(3) Comma sostituito dall'art. 62, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.
(4) Comma modificato dall'art. 15, l. 30 dicembre 1991, n. 413.
(5) Comma modificato dall'art. 62, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.
(6) Articolo aggiunto dall'art. 1, l. 31 maggio 1977, n. 247.
(7) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
Recupero di somme erroneamente, rimborsate (1).
L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi (2) .
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per l'imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.
L'intendente di finanza dà comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1977, n. 247.
(2) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.L. 17 giugno 2005, n. 106.
Cessione dei crediti di imposta.
1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'art. 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'art. 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.
3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all'art. 78, commi 28 e seguenti, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 94, lett. b), l. 28 dicembre 1995, n. 549.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo.
1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione stessa gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi (1).
In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , nella misura massima stabilita (2).
[3. Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2.] (3).
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 43-bis (4) (5) .
(1) Comma modificato dall'art. 11, d.p.r. 14 ottobre 1999, n. 542.
(2) Comma inserito dall'articolo 2, comma 3, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
(3) Comma abrogato dall'art. 11, d.p.r. 14 ottobre 1999, n. 542.
(4) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 94, lett. b), l. 28 dicembre 1995, n. 549.
(5) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate (1) (2) (3) .
Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del tre per cento (4), per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.
L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma (5).
L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
(2) Vedi, anche, l'art. 3, comma 141, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Per la determinazione della percentuale degli interessi, a partire da luglio 2003, di cui al presente articolo vedi articolo 1 del D.M. 27 giugno 2003. Successivamente, l'articolo 1, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009, ha previsto che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, di cui al presente articolo, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
(4) Interesse così ridotto, da ultimo, dall'art. 13, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133.
(5) Comma sostituito dall'art. 3, d.p.r. 24 dicembre 1976, n. 920.
Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (1) (2) (3) .
Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'art. 42-bis, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso (4).
Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'art. 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.
Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.
La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'art. 42-bis, quarto comma (3).
[ Gli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta e quelli corrispondenti per il pagamento degli interessi sono estinguibili a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui gli ordinativi stessi sono stati emessi.] (5)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, l. 31 maggio 1977, n. 247.
(2) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle sole imposte sui redditi (art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46).
(3) Per la determinazione della percentuale degli interessi, a partire da luglio 2003, di cui al presente articolo vedi articolo 1 del D.M. 27 giugno 2003. Successivamente, l'articolo 1, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009, ha previsto che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, di cui al presente articolo, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
(4) Comma modificato dall'articolo 11 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660.
(5) Comma abrogato dall'art. 11, d.l. 30 dicembre 1979, n. 660, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 31.
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