Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

Notifica. Indicazione del luogo di immissione dell'avviso



Cassazione civile, Sezione VI, 28 maggio 2013, n. 13278

 

La massima

Nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento; deducendone che là dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell'Agente Postale riportata nell'avviso, non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE


Nel ricorso iscritto a R.G. n.25149/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n. 178.02.2010, pronunziata dalla CTR di Palermo Sezione  Staccata di Messina n. 02, il 15.06.2010, depositata l'11 agosto 2010.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l'appello del contribuente e confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato l'originario ricorso del contribuente contro la cartella.
2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento, emessa sulla base di provvedimento di irrogazione di sanzioni, censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 6.

3 - L'intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto della impugnazione.

3 bis - Con istanza 12.11.2012, il ricorrente ha chiesto la sollecita trattazione del ricorso, evidenziando e documentando l'avvio della procedura esecutiva in proprio danno.

4 - La questione posta dal ricorso, attiene alla regolarità o meno della notifica dell'atto previo, sostenendosi che, avrebbero errato i Giudici di merito nel presupporne la legittimità, dal momento che, nel caso, non risultavano essere state osservati tutti gli adempimenti richiesti.

I Giudici di appello, in effetti, dopo avere constatato che il contribuente era residente in (OMISSIS) e che l'atto risultava essere indirizzato al "signor R.N. via (OMISSIS)", ha ritenuto legittima la notifica, avendo verificato che l'agente postale, alla cui attività andava riconosciuta efficacia probatoria fino a querela di falso, aveva curato i prescritti adempimenti, dando atto di avere "immesso avviso cassetta ingresso dello stabile in indirizzo".

Lamenta in questa sede il ricorrente che l'atto non risultava essergli pervenuto e che, d'altronde, le carenze di notifica, erano connesse, sia all'originario errore omissivo dell'Ufficio, che non aveva, compiutamente, indicato l'indirizzo omettendo il numero civico, sia pure a vizi del procedimento notificatorio, non risultando annotato dall'Agente Postale quale era il numero civico dello stabile nel quale si era, concretamente, introdotto.

4 bis - Il ricorso sembra fondato, alla stregua dei principi generali enunciati dalla Corte Costituzionale con le Sentenze n. 03/2010 e n. 258/2012 nonchè, per quanto di rilievo in questa sede, dalla Corte di Cassazione, fra l'altro, con le sentenze n. 1224/1999 e n. 28856/2005; queste ultime, in particolare, hanno affermato che nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento, deducendone che la dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell'Agente Postale riportata nell'avviso, non possa ricavarsi l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata.


5 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con pronuncia di accoglimento per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

La Corte, vista la relazione, il ricorso e la memoria 02.04.2013, nonchè il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che alla stregua dei principi affermati nelle richiamate e condivise pronunce, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza e, per l'effetto, annullata l'impugnata sentenza.

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Sicilia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
 

P.Q.M.


accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2013
 



Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.