Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

Contenuto principale della pagina

Utilizziamo i cookie. Proseguendo con la navigazione accetti. Maggiori informazioni.

Cassazione Civile, sez. II, 03-04-2007, n. 8244



Cassazione Civile, sez. II, 03-04-2007, n. 8244

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20 febbraio 2003, K.O. proponeva opposizione avverso il verbale della polizia municipale di Milano, n. (omissis), notificato nel gennaio 2003, con cui le era stata contestata la violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 14, per avere circolato il suo ciclomotore, il 17 novembre 2002, in corso (omissis), zona a traffico limitato, secondo rilevazione effettuata attraverso apposito impianto.

Sosteneva l'opponente l'illegittimità di quel verbale e ne chiedeva l'annullamento. Il Comune di Milano non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

Con sentenza del 5 settembre 2003, il giudice di pace di Milano rigettava l'opposizione. Esponeva, in particolare, che la rilevazione degli accessi nella zona a traffico limitato attraverso appositi dispositivi era consentita dalla normativa vigente in materia, senza necessità di contestazione immediata, e che, nella specie, come attestato nel verbale di contestazione della violazione, risultavano esposti ai varchi di accesso alla zona a traffico limitato appositi segnali.

Per la cassazione di tale sentenza, K.O. ha proposto ricorso, illustrato con memoria.

Il Comune di Milano ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente espone due motivi di doglianza e solleva, poi, subordinatamente, per l'ipotesi "in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di accogliere il ricorso nel merito ma non la domanda di condanna del Comune di Milano alle spese processuali dell'intero giudizio", questioni di legittimità costituzionale con riguardo al regime delle spese nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, per quanto - secondo assunto - non sarebbe prevista la condanna dell'autorità amministrativa, nel caso di soccombenza, e per quanto quelle spese sarebbero oggetto di compensazione indiscriminata. Col primo motivo, denuncia violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 200 e 201, (nuovo C.d.S.), per avere inopinatamente ritenuto il giudice di pace che tali norme primarie potessero essere derogate dal D.P.R. n. 250 del 1999, contenente norme secondarie di regolamento, in attuazione della L. n. 127 del 1997, art. 17, e per avere altresì ritenuto che quelle norme regolamentari non lasciassero alcun margine di apprezzamento in ordine alla possibilità di contestazione immediata della violazione.

L'erroneità di tali rilievi, sostiene la ricorrente, ha consentito al giudice di pace di ritenere che, nella specie, relativa a circolazione in zona a traffico limitato, non sussistesse l'obbligo di contestazione immediata della violazione. Col secondo motivo, denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, non essendo presente al varco e lungo il percorso della zona a traffico limitato alcun vigile ed alcuna adeguata segnalazione della installazione d'impianti di identificazione dei veicoli in circolazione e, in tale contesto, osservando che il Comune di Milano, su cui gravava la prova dell'illecito, non si era costituito nel giudizio di opposizione. L'uno e l'altro motivo sono privi di pregio, il che, secondo principio di logica consequenzialità, preclude l'esame delle subordinate questioni di legittimità costituzionale.

Ed invero, con riguardo al primo motivo, ad integrazione e correzione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, si osserva che: a) il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 6, comma 4, lettera b), (nuovo C.d.S.), consente all'ente proprietario della strada di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alla caratteristiche strutturali delle strade;

b) l'art. 7, comma 1, lettera b), del citato D.Lgs., consente ai comuni di limitare, con ordinanza del sindaco, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

c) la L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis, dispone che con regolamento da emanare ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2... sono disciplinate le procedure per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

d) il D.P.R. n. 250 del 1999, art. 3, (regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per le rilevazioni degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato), prevede che gli impianti sono utilizzati per... l'identificazione dei veicolo che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato... La procedura sanzionatoria prevista dal Titolo 6^ del codice della strada ha luogo solamente in presenza di violazione documentata con immagini... L'organo di polizia stradale, sulla base del rilevamento, accerta l'identità del soggetto destinatario della notifica della violazione e procede alla redazione del verbale di contestazione;

d) il citato D.P.R. n. 250 del 1999, art. 5, comma 4, prevede che l'accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dall'art. 385 reg. att. C.d.S., può essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata;

e) il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 200, comma 1, (nuovo C.d.S.), in sintonia con la disposizione generale in materia d'illecito amministrativo, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, dispone che la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta;

f) il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384, lettera e), (reg. att. esec. nuovo C.d.S.), come modificato dal D.P.R. n. 610 del 1996, art. 218, prevede tra i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata quello dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo.

Ai sensi di tali disposizioni, non è revocabile in dubbio che la contestazione della violazione del divieto di circolazione in zona a traffico limitato possa essere oggetto (anche) di contestazione non immediata, purchè se ne documenti l'esistenza con immagini.

La disciplina delle sopraindicate norme regolamentari, di cui al D.P.R. n. 250 del 1999, non contrasta nè con la L. n. 127 del 1997, che con quelle norme ha attuazione, nè con il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 200, comma 1, (nuovo C.d.S.), che ha attuazione con le norme regolamentari del D.P.R. n. 495 del 1992, tra cui quella dell'art. 384, lettera e), innanzi riportata, analoga a quella del D.P.R. n. 250 del 1999, art. 5, comma 4, nel prevedere non necessaria la contestazione immediata nel caso di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo.

Le norme regolamentari in oggetto integrano e non derogano le anzidette disposizioni di legge, che, per l'appunto, attuano, e, in particolare, non derogano la previsione generale di contestazione immediata della violazione, quando possibile, di cui al D.P.R. n. 285 del 1992, art. 200, (nuovo C.d.S.), per quanto esplicitano il significato non definito di tale locuzione, individuando i casi in cui non è possibile quella contestazione.

Ne è conferma, sul piano logico, con riguardo particolare all'esonero dalla contestazione immediata, indicato dalla norma regolamentare del D.P.R. n. 250 del 1999, art. 5, comma 4, per l'ipotesi di circolazione nel centro storico o nelle zone a traffico limitato, il fatto che la stessa L. n. 127 del 1997 ha previsto la possibile installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi in quei luoghi, al fine di accertare le violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni, fine - questo - che, altrimenti, ove fosse stata ritenuta anche necessaria la contestazione immediata delle violazioni, sarebbe stato di più complessa ed ingiustificata perseguibilità, dovendosi affiancare ad un dispositivo di rilevazione dell'infrazione, idoneo a darne immediato riscontro, la presenza di un agente, di per sè già idonea a rilevarla, visivamente, con attestazione di fede privilegiata.

Ne è conferma, altresì, sul piano sistematico, il fatto che con il D.P.R. n. 285 del 1992, art. 201, comma 1 bis, (nuovo C.d.S.), ratione temporis non applicabile nella specie (l'illecito risale al novembre 2002), è stata prevista come non necessaria la contestazione immediata della violazione in casi in parte identici a quelli già indicati dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384, (reg. esec. att. nuovo C.d.S.), e, in particolare, nel caso di rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 133 bis.

Il primo motivo, dunque, non è meritevole di accoglimento, essendo conforme a diritto la mancanza di necessità di contestazione immediata della violazione, ritenuta dal giudice di pace. Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di doglianza.

Tale motivo, infatti, è palesemente generico, per quanto si sostanzia in meri e, peraltro, non meglio chiariti assunti di merito, quali l'affermata inesistenza in luogo di "adeguata e chiara segnalazione che informasse obbligatoriamente gli utenti dell'installazione di apparecchiature finalizzate all'identificazione dei veicoli ivi transitanti (cfr. D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, - sub b/6 -)" e "la mancata costituzione del Comune di Milano, onerato della prova della sussistenza nella specie di tutti i presupposti dell'applicazione della sanzione, non è circostanza così ininfluente ai fini del decidere come ritenuto dal Giudice a quo, il quale avrebbe dovuto - per ciò soltanto - accogliere l'opposizione, anzichè dare per dimostrato il contenuto del verbale di contestazione... impugnabile unicamente per difetto di veridicità"; e ciò, senza che della denunciata violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, espressa nella rubrica del motivo, sia data illustrazione.

Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquidate in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 450,00 per onorari, oltre accessori di legge.



Calcolo Termini


Casi specifici
Puoi selezionare un caso specifico, oppure inserire manualmente il termine.
Giorni
Seleziona questa casella solo se l'infrazione è stata immediatamente contestata al trasgressore e tu non sei il trasgressore, ma solo il proprietario del mezzo. Es. Tuo figlio (o un tuo amico) è alla guida del tuo mezzo, lo fermano e gli fanno una multa con lui presente, e poi notificano il verbale a te. In questo caso devi selezionare la casella. Se, invece, tuo figlio (o il tuo amico) non era presente al momento della contestazione (es. aveva lasciato l'auto in divieto di sosta), allora lascia la casella vuota.

ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

Giorni
Giorni
Giorni

Inserisci la data in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Devi inserire la data in cui l'infrazione al codice della strada è stata accertata. Questa data non sempre coincide con quella in cui la violazione è stata commessa, ma può essere successiva.
Per sapere in che data l'infrazione è stata commessa devi leggere il verbale.
ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


Se vuoi, puoi, usare questo nostro strumento per verificare la regolarità della notifica ed elaborare gratuitamente un ricorso.

Devi inserire la data in cui si è verificata l'ultima interruzione della prescrizione. Questa data è, in genere, quella in cui si è formalizzata la notifica dell'ultimo atto con il quale ti hanno chiesto di pagare (notifica verbale, cartella di pagamento, sollecito ecc.). Oppure, se non ti hanno mai notificato richieste di pagamento, essa coincide con la data in cui hai commesso l'infrazione.

Devi inserire la data in cui la violazione ti è stata personalmente contestata o, in mancanza di contestazione immediata, la data in cui si è formalizzata la notifica del verbale.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica dell'atto che intendi impugnare.

Inserisci la data dell'udienza di trattazione.

Inserisci la data dell'udienza.

Seleziona questa casella se il giudice ha fissato un giorno iniziale successivo a quello dell'udienza.

Inserisci la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di rimessione al Collegio.

Inserisci la data in cui il tuo ricorso è stato ricevuto. Questa data non necessariamente coincide con quella in cui lo hai inviato, ma può essere successiva.

Inserisci la data in cui l'ordinanza è stata emessa.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il pagamento o hai ricevuto l'ultimo atto interrutivo.

Inserisci la data in cui è scaduto il termine per il versamento a saldo, generalmente ciò avviene a giugno dell'anno successivo a quello per cui sono versati i contributi, leggi qui.

Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

Inserisci la data in cui si è formalizzata per te la notifica dell'avviso di addebito.

Inserisci la data della comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito. ATTENZIONE: solo se il termine non è stato esplicitamente fissato dal giiudice con l'ordinanza.

Inserisci la data dell'udienza in cui il teste deve essere sentito.

Inserisci la data in cui si è formalizzata la notifica della citazione.

Inserisci la data dell'udienza di comparizione

Inserisci la data dell'interrizione del processo.

Inserisci la data di scadenza del termine di costituzione del convenuto o del provvedimento di cancellazione.

Inserisci la data di notifica della sentenza.

Inserisci la data di notifica del precetto.

Inserisci la data del pignoramento.

Inserisci la data in cui l'Ufficiale Giudiziario ha riconsegnato gli atti.

Inserisci la data della comunicazione di avvenuta consegna.

Inserisci la data di notifica del precetto, del titolo esecutivo o del compimento del singolo atto a cui opporsi.

Inserisci la data in cui è passata in giudicato la sentenza di 1° grado o è stata comunicata la sentenza di appello.

Inserisci la data di notifica del decreto ingiuntivo.

Inserisci la data di pronuncia del decreto ingiuntivo

Termine

Il termine è di 10gg.

Il termine è di 5gg.

Termine

Il termine è di 20gg.

Il termine è di 10gg.

Natura del termine
Richiesta di audizione
Inserisci la data in cui si è svolta o si dovrà svolgere l'audizione personale. Se non ti sei presentato, inserisci la data in cui l'audizione era prevista.
Solo per la città di Roma, la legge dispone che il giorno 29 giugno è festivo.
Qui apparirà il risultato

Verificare sempre il calcolo, calendario alla mano. Il responso fornito da questo strumento non equivale a consulenza.

Per segnalare malfunzionamenti o suggerire modifiche, clicca qui.

Chi è on-line

There are currently 0 users online.