Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Canone rai in bolletta



Come ormai tutti sanno, a partire dal luglio di quest'anno, il canone rai sarà direttamente addebitato nella bolletta della luce.

In termini tecnici, il legislatore ha introdotto una presunzione di possesso di un televisore per chi abbia attivato un contratto per la fornitura di energia elettrica. Questa presunzione può essere vinta attraverso un'autocertificazione come spiegato più avanti.

L'importo del canone è stato ridotto da 113,5€ a 100€ e, a partire dal prossimo anno, sarà addebitato in rate da 10€; per quest'anno, invece, ci sarà una prima maxi rata da 60€ nel mese di luglio.

Non tutti sono però tenuti a versare il canone rai.

Ovviamente, non è tenuto a pagarlo chi non possegga un televisore o comunque un apparecchio in grado di ricevere le trasmissioni televisive.
Chi possegga tali apparecchi, tuttavia, è tenuto a pagare il canone anche se non li usa per guardare la televisione, ma solo, per esempio, per programmi via cavo, per guardare solamente video già registrati o come monitor per i videogames.

Non deve pagare il canone, invece, chi possegga solo computer che consentano la visione dei canali TV attraverso internet.

Anche se si possiede un televisore, inoltre, non si è tenuti a pagare il canone se questo è già versato da un altro componente della famiglia anagrafica.

Al fine di consentire ai soggetti che ho appena indicato di usufruire dell'esenzione del canone, l'Agenzia per le entrate ha elaborato dei modelli da compilare ed inviare, con i quali si può autocertificare di non possedere un apparecchio oppure che il canone è già versato da un altro componente della famiglia anagrafica. In questo modo si può vincere la presunzione di possesso dell'apparecchio.

Tali dichiarazioni sono adesso particolarmente importanti dato l'inserimento del canone nella bolletta della luce. Si pensi ad una utenza elettrica intestata al marito, mentre il canone è stato sempre pagato dalla moglie. E' ovvio che deve essere data al marito la possibilità di dichiarare che il canone relativo al suo nucleo familiare è già pagato dalla moglie. Nel caso contrario, una stessa famiglia sarebbe chiamata a pagare il canone per due volte.

Un altro caso in cui si può utilizzare il modello è l'intestazione dell'utenza elettrica a soggetto deceduto. In questo caso l'erede può effettuare la dichiarazione per evitare che, nelle more del procedimento di voltura, il canone rai venga a gravare sull'eredità.

La dichiarazione vale per un anno o per sei mesi, come meglio specificato in seguito, e lo stesso modello può essere utilizzato per modificarla.

Attenzione però, chi autocertifichi il falso andrà incontro a sanzioni penali. Così, per esempio, sarà perseguito penalmente chi abbia dichiarato di non possedere un televisore, se a seguito di controllo risulta che invece egli lo possiede.

Per visualizzare e scaricare il modello clicca qui.

La dichiarazione può essere presentata:

  1. In via telematica attraverso il sito dell'Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel;
  2. In via telematica, attraverso intermediari, come per esempio il proprio commercialista;
  3. Attraverso invio per posta, unitamente ad un documento di identità.

Vediamo adesso di preciso i termini entro i quali le dichiarazioni devono essere inviate. I termini sono diversi a seconda che si tratti della dichiarazione di non possesso oppure della dichirazione che il canone è pagato da altro membro della famiglia.

Dichiarazione di non possesso

Innanzitutto, ci sono dei termini transitori, nel senso che valgono solo per quest'anno, il 2016.

Eccoli:
La dichiarazione di non possesso di apparecchio deve essere inviata, per quest'anno, entro il 30 aprile 2016 se è inviata per posta ed entro il 10 maggio 2016 se inviata per via telematica. Questa dichiarazione vale per l'intero anno 2016.

Se si sforano questi termini, si può comunque presentare la dichiarazione (sia in via telematica che per posta) entro il 30 giugno 2016, ma in questo caso essa vale solo per il secondo semestre del 2016, quindi non copre il primo semestre.

A partire dal 2017 in poi, quando la riforma sarà a regime, si applicheranno i seguenti termini:

La dichiarazione di non possesso si potrà inviare fino al 31 gennaio e coprirà l'intero anno solare al quale si riferisce. Se si sforerà questo termine, si potrà comunque presentare la dichiarazione entro il 30 giugno, ma essa varrà solo per il secondo semestre dell'anno di riferimento.

Chi attiva una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica, dovrà presentare la dichiarazione di non possesso dell'apparecchio entro il mese successivo all'attivazione.

Dichiarazione che il canone è pagato da altro membro della famiglia

L'autocertificazione con la quale si dichiara che il canone è già versato da altro soggetto della famiglia anagrafica è valida per l'intero anno entro il quale è stata presentata.

Infine, le dichiarazioni di modifica delle precedenti dichiarazioni sono valide a partire dal mese in cui vengono presentate.



Calcolo Termini


Casi specifici
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Giorni
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ATTENZIONE: Vale solo per le regioni che applicano il termine di prescrizione triennale. Maggiori informazioni

90gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 150gg se si trova all'estero.

45gg se il luogo della notificazione si trova in Italia, 75gg se si trova all'estero.

30gg dalla notifica della sentenza se il luogo della notificazione si trova in Italia, 40gg se si trova all'estero.

60gg se il luogo della notificazione si trova in Italia; 90gg se si trova all'estero.

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ATTENZIONE: non sempre il verbale deve essere notificato. Leggi qui.


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Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

ATTENZIONE: Se i contributi sono precedenti al '96, potrebbe applicarsi il termine decennale. In questo caso, non usare questro calcolatore di termini.

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Termine

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