Corte cost. 27-10-1994 (24-10-1994), n. 371
Corte cost. 27-10-1994 (24-10-1994), n. 371 (testo della decisione)
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1993 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Leo nardi Francesco contro il Prefetto pro-tempore di Messina, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
Considerato in diritto
1. L'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione ripropone, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, che era stata dichiarata inammissibile da questa Corte, in ragione della pluralità di scelte discrezionali riservate al legislatore, con la sent. n. 14 del 1986, e poi con le conformi ordinanze di manifesta inammissibilità nn. 242 e 142 del 1987, 290 e 148 del 1986.
Allora, i giudici a quibus lamentavano l'applicazione obbligatoria della confisca anche ai veicoli "in possesso dei requisiti idonei al rilascio della carta di circolazione"; e la Corte osservava che nell'ipotesi di accoglimento sarebbe stata necessaria una nuova normativa "preordinata a verificare anche l'idoneità del veicolo al rilascio della carta di circolazione". Una disciplina di tal genere - rilevava il collegio - "si presta a scelte non necessariamente univoche né comunque prive di margini di discrezionalità". Di qui, l'inammissibilità della questione.
La presente ordinanza sottolinea che, nel caso in esame, l'applicazione della disciplina sulla circolazione stradale fornisce la certezza che il veicolo è idoneo alla circolazione, secondo l'accertamento compiuto dall'ispettorato della motorizzazione civile al momento dell'immatricolazione. Dal che conseguirebbe l'irragionevolezza, ex art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'obbligatoria confisca.
2. La questione, nei termini ora prospettati, è fondata. Come osserva la Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione, la normativa introdotta dal D.P.R. n. 393 del 1959 demanda all'ispettorato della motorizzazione civile l'accertamento sull'idoneità del veicolo a esser posto in circolazione: l'immatricolazione è infatti disposta dall'ispettorato anzidetto solo quando il veicolo abbia tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Ora, il mancato possesso della carta di circolazione, contestato al proprietario, non appare adeguato presupposto per l'applicazione necessaria di una sanzione grave qual è la confisca, con evidente lesione del canone generale di ragionevolezza desumibile dall'art. 3, primo comma, della Costitu zione. Né sussiste il rischio che sia leso l'ambito di discrezionalità riservato al legislatore ordinario, vista la precisa formulazione della questione.
Va d'altronde ricordato, in via più generale, come questa Corte abbia censurato la previsione dell'obbligatoria confisca in ipotesi che si rivelavano obiettivamente ingiuste e irrazionali (sentt. nn. 259 del 1976 e 229 del 1974). E questo indirizzo va qui ribadito, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.
- 7006 letture