Studio Legale Mongiovì

Informazione giuridica a cura dell'Avv. Danilo Mongiovì

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Riscossione Mediante Ruolo



Riscossione mediante ruolo

Qui trovi tutti gli articoli del sito dedicati al sistema della riscossione mediante ruolo. Cioè cartelle di pagamento, preavvisi di fermo ecc. ecc.

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Commenti

Buongiorno. QUali effetti produce la dichiarazione di nullità di una cartella di pagamento? può essere riemessa? e l'annullabilità? Grazie

L'annullamento o la dichiarazione di nullità (sono due cose diverse ma gli effetti sul procedimento di riscossione mediante ruolo sono gli stessi) della SOLA cartella di pagamento per vizi formali della stessa NON impedisce che la stessa venga riemessa se non sono scaduti eventuali termini di prescrizione o decadenza. Ovviamente, secondo i principi del procedimento amministrativo, con il venir meno della cartella vengono meno tutti gli atti successivi (NON quelli precedenti) eventualmente emessi e quindi anche quelli devono essere rinnovati.

Buongiorno, ho ricevuto da pochi giorni un'intimazione di pagamento da parte di Equitalia Spa. Mi viene richiesto il saldo di una cartella di pagamento, secondo loro notificatami in data 18/04/2009 relativa ad un ruolo del Polizia Municipale di Milano del 2008.
Nel dettaglio sembra essere una sanzione amministrativa l. 689/81 del 1999, senza nessuna indicazione specifica (ho ricevuto già altre cartelle simili ed erano indicati targa veicolo, n° verbale o similari...). Le chiedo, ma la legge 689/81 non fissa in 5 anni la prescrizione per le sanzioni amministrative? e quindi dal 1999 anno dell'infrazione al 2009 anno della notifica della cartella non dovrebbe essere abbondantemente prescritta ( anche fosse importante l'iscrizione a ruolo dovrebbe essere del 2008), ed eventualmente non si prescrive in 5 anni anche l'eventuale cartella di pagamento? notificata 18/4/2009 ora l'intimazione è del 09/2014.

Grazie

L.

Si, da quello che racconta la sanzione sembrerebbe prescritta, ma per averne certezza deve chiedere di visionare le relate di notifica dei vari atti che le sono stati notificati.

Ho ritirato una contravvenzione in data 13 settembre 2010 - per un'infrazione accertata il 24 aprile 2010 - e regolarmente pagata nei 60 giorni previsti (il 9 novembre 2010).
Pochi giorni fa mi è arrivata una cartella di pagamento per interessi e sanzioni per un ritardato pagamento.
Da una mia richiesta di chiarimenti il Comune di Roma mi comunica che - poichè la multa doveva essere pagata entro i 60 giorni dal DEPOSITO PRESSO LA CASA COMUNALE, avvenuto il 6 settembre - ero in ritardo di 3 giorni.
Questa norma della decorrenza dei termini non risulta essere scritta in nessuna delle carte in mio possesso.
Peraltro a fronte di una multa pagata di 150,00 euro me ne chiedono - per i 3 giorni - 240,00!
Potete dirmi qualcosa rigurado questa norma? E come facevo io a sapere la data di deposito presso la casa comunale?
Grazie per ogni eventuale consiglio.
Celeste L.

Buongiorno può gentilmente darmi un'informazione mi è arrivata una cartella di contributi Inps del 2005 mi è stata notificata 2014 è possibile che sia in prescrizione?Grazie.

Può essere di si, come può essere di no.

Infatti:

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni.

Così dispone l'art. 3 comma 9 legge 335/95.

Per quanto concerne i cotributi dovuti da artigiani, commercianti e lavoratori autonomi, con il c.d. decreto Bersani del 2006 il termine di prescrizione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007.

Per quanto riguarda le somme aggiuntive dovute per omesso, insufficiente o ritardato versamento, la prescrizione è decennale. Ed infatti, secondo la Cassazione n. 18148/06, tali somme non hanno natura giuridica di contributo, ma di sanzione e pertanto ad esse non si applica il disposto di cui all'art. 3 comma 9 legge 335/95. Tale principio è applicabile anche alle contribuzioni dovute dai professionisti, come statuito da Corte di Cassazione n. 14864/11.

Controlli le relate di notifica.

Buongiorno,
può cortesemente aiutarmi in questa giungla normativa?
Il 05/09/2014 mi è arrivata una cartella esattoriale di Equitalia che mi intima di pagare una somma di circa 650 euro per una multa del 2005 di circa 250, ho chiesto informazioni a chi di dovere e mi dicono che mi era già stata notificata e che non è stata pagata, io credo anche di averla pagata ma non ho più nessun tagliandino che attesta l'avvenuto pagamento. dopo così tanti anni non è caduto in prescrizione tutto cio?

Grazie per la cortese risposta.

Manuel

Buongiorno, ho da poco ricevuto una cartella esattoriale per ritardato pagamento di una multa.
La multa di € 274 è stata pagata nel 2010 con 5 mesi di ritardo, ora mi viene chiesto di pagare € 262 per ritardato pagamento + 157€ di maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27 L.689/81.
Mi chiedo se dopo 4 anni e mezzo può essermi notificata la sanzione e se la maggiorazione non sia dovuta ad un errore dell'ente creditore, io non ho colpa se non ho ricevuto tempestivamente la comunicazione. Sbaglio?
Equitalia non sa rispondermi e dice di rivolgermi al giudice di pace, è questa la via corretta da seguire?

Cordialmente.

La questione della maggiorazione di cui all'art. 27 è molto particolare. In sintesi, la Cassazione ha stabilito che non si applica alle multe, ma in realtà aveva semplicemente sbagliato a leggere... cioè non si applica alle multe l'art. 17 non il 27... sembra assurdo, ma in Italia può acccadere anche questo.

In ogni caso, fino a che non trascorrono 5 anni, le multe non si prescrivono, pertanto, ne può essere richiesto il pagamento.

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Se sono stati notificati atti interruttivi, inserisci la data in cui si è formalizzata per il mittente la notifica dell'ultimo che hai ricevuto.

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